COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LO SCHIOPPO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE GIOVARRUSCIO GIACOMO FINO AL 30.11.2016; SQUALIFICHE AI CALCIATORI D’AMBROSIO ITALIO E IACOVITTI GIOVANNI PER CINQUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE VAGLIENTE GIANLUCA PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE TANCREDI SIMONE PER TRE TURNI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DEPORTIVO LUCO – LO SCHIOPPO, DISPUTATA IL 29.5.16, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°46 DELL’1.6.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LO SCHIOPPO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE GIOVARRUSCIO GIACOMO FINO AL 30.11.2016; SQUALIFICHE AI CALCIATORI D’AMBROSIO ITALIO E IACOVITTI GIOVANNI PER CINQUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE VAGLIENTE GIANLUCA PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE TANCREDI SIMONE PER TRE TURNI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DEPORTIVO LUCO – LO SCHIOPPO, DISPUTATA IL 29.5.16, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°46 DELL’1.6.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Lo Schioppo, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “GIOVARRUSCIO GIACOMO perché reagiva ad una decisione arbitrale mettendo in atto comportamento antisportivo e successivamente colpiva il direttore di gara con una spallata senza conseguenze; D’AMBROSIO ITALO perché prima protestava e insultava il direttore di gara e successivamente giungeva a contatto fisico con lo stesso spingendolo per allontanarlo senza conseguenze. VAGLIENTE GIANLUCA perché in segno di sfida si avvicinava minacciosamente al direttore di gara (testa a testa) insultandolo ripetutamente, proseguendo tale comportamento anche a fine gara. TANCREDI SIMONE perché oltrepassava la recinzione del terreno di gioco venendo a contatto con la tifoseria avversaria. IACOVITTI GIOVANNI perché subito dopo il fischio finale minacciava ed insultava ripetutamente il direttore di gara, giungendo persino a simularne il tentativo di colpirlo”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, in quanto i calciatori sanzionati cercavano di avere dal direttore di gara delle spiegazioni in ordine alle decisioni assunte, ma non avevano alcuna intenzione di aggredirlo o, comunque, di offenderlo. Ritiene la Corte che le sanzioni inflitte devono essere ritenute congrue ed adeguate ai comportamenti descritti negli atti ufficiali, considerando, peraltro, quanto alla sanzione riguardante il calciatore Giovarruscio che lo stesso, oltre a porre in essere un comportamento antisportivo e ad avere attinto il direttore di gara con una spallata, ha colpito quest’ultimo anche con una “vecchietta” senza conseguenze. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, confermando integralmente la decisione impugnata, disponendo incamerarsi la tassa d’appello versata.
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