COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 dell’ 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTELLUCCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL C.U. PROVINCIALE N. 56 DEL 06.04.2016

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 dell’ 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTELLUCCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL C.U. PROVINCIALE N. 56 DEL 06.04.2016 Letto il reclamo dalla Società U.S. CASTELLUCCIO ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Ufficiale Provinciale n° 56 del 6 Aprile 2016; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone dei Dirigenti Fortunato Sproviero e Rodolfo Accardi; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla U.S. CASTELLUCCIO a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano trovato nessun riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la grave responsabilità del Dirigente SPROVIERO EGIDIO in riferimento alla condotta da questi tenuta e sanzionata a mente dell’art. 19 comma 1 lettera H) C.G.S.; Considerato come alcuna giustificazione possa riconoscersi al comportamento del ripetuto Dirigente per aver questi, per quanto in sede di audizione del D.G. nitidamente emerso, prima offeso lo stesso con espressioni ingiuriose e, al termine della partita, aggredito l’Arbitro colpendolo con uno schiaffo al volto; Acclarato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio, confermato la natura dell’aggressione subita; Ritenuto, come alla fattispecie portata al vaglio di questo Collegio debba necessariamente riconoscersi l’aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in esame valevole per il Campionato “Giovanissimi Provinciali” competizione nella quale, a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il ruolo particolarmente delicato dall’inibito ricoperto (Medico Sociale) che avrebbe dovuto suggerirgli, anche in ragione della propria qualifica professionale (rectius, imporgli), l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto la massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per giovani calciatori; Rilevato, nondimeno, come la circostanza secondo cui l’aggressione dal D.G. subita, si fosse determinata, per stessa ammissione (rectius: dichiarazione) da quest’ultima in sede di audizione resa, anche in conseguenza dei toni esageratamente accesi dallo stesso tenuti e tale a spingerlo ad arrivare quasi a contatto fisico con l’inibito Dirigente, valga, tuttavia, ad essere apprezzata, quale minima attenuante; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in Comunicato Ufficale Provinciale n° 56 del 06.04.2016 così delibera: riduce la squalifica al Dirigente SPROVIERO EGIDIO inflitta sino a tutto il 10 Febbraio 2017; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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