COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 dell’ 24/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5.1 – DEFERIMENTO (N. 9949/198 pf 14/15 GC/vdb) POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE, SAMBATARO VITTORIO, SOCIETA’ POLISPORTIVA VIGGIANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 dell’ 24/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5.1 - DEFERIMENTO (N. 9949/198 pf 14/15 GC/vdb) POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE, SAMBATARO VITTORIO, SOCIETA’ POLISPORTIVA VIGGIANO. PREMESSO Che il Vice Procuratore Federale con nota del 05 Maggio 2015, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: POSTIGLIONE GIUSEPPE, soggetto inibito per anni cinque e precluso da ogni attività in ambito federale (C.U. n° 200/CGF del 19.03.2010); DI RAGO MICHELE, Presidente della Società POLISPORTIVA VIGGIANO; SAMBATARO VITTORIO, all’epoca dei fatti calciatore della Società POLISPORTIVA VIGGIANO; Società POLISPORTIVA VIGGIANO; per rispondere: POSTIGLIONE GIUSEPPE; della violazione delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’artt. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S. in relazione all’art. 19 commi 2 e 3 dello stesso codice, perché, nonostante fosse inibito per anni cinque e precluso da ogni attività federale, ha di fatto svolto e svolge, nella corrente stagione sportiva, il ruolo di Presidente della POLISPORTIVA VIGGIANO ponendo in essere attività rilevanti per l’ordinamento federale sia nell’ambito tecnico che in quello economico, prendendo accordi con calciatori e tecnici, il tutto con la complicità dei Sig.ri DI RAGO MICHELE e FEDOTA MARIA, entrambi apparentemente legali rappresentanti pro tempore della Società in questione DI RAGO MICHELE; della violazione delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’artt. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 1 dello stesso codice, per essersi avvalso dell’opera e per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig.r POSTIGLIONE GIUSEPPE nella gestione di attività inerenti la Società da lui presieduta, rilevanti per l’ordinamento federale; SAMBATARO VITTORIO; della violazione delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’artt. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 1 dello stesso codice, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig.re POSTIGLIONE GIUSEPPE in occasione del proprio tesseramento per la predetta Società nel prosieguo della stagione; Società POLISPORTIVA VIGGIANO; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per quanto addebitato ai Sig.ri POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE e FEDOTA MARIA, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. per quanto ascritto al sig. SAMBATARO VITTORIO; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. nella seduta del 03 Ottobre 2015, rinveniente da precedente del 30 Luglio 2015 nel corso della quale non era stato possibile procedere a verifica dell’effettiva ricezione degli avvisi di convocazione a ciascun deferito indirizzata, preliminarmente disposta la sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S., dalle parti peraltro non contestata, procedeva all’audizione del SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avvocato NICOLA MONACO, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: POSTIGLIONE GIUSEPPE, anni 3 (tre) di inibizione; DI RAGO MICHELE, mesi 18 (diciotto) di inibizione; SAMBATARO VITTORIO, mesi 3 (tre) di squalifica; Società POLISPORTIVA VIGGIANO, € 1.500,00 di ammenda; nonché del solo soprannominato SAMBATARO VITTORIO con il suo Difensore costituito Avvocato FRANCESCO ANDRETTA, il quale una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere delle facoltà dall’art. 23 CGS regolate sollecitava, in ragione delle tesi difensive sviluppate, la declaratoria di nullità del deferimento e il suo rigetto e con esso la reiezione delle richieste dalla PROCURA FEDERALE formalizzate; Che POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE e la Società POLISPORTIVA VIGGIANO, benché regolarmente convocati, non si presentavano. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE, SAMBATARO VITTORIO e Società POLISPORTIVA VIGGIANO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti, con provvedimento del 03 Ottobre 2015, in forza delle seguenti motivazioni: “Considerato come dall’analisi della documentazione dalla Procura Federale prodotta a corredo sostegno della propria azione investigativa sia emersa la necessità di allargare l’indagine nei confronti di altri tesserati per POLISPORTIVA VIGGIANO per vero esclusi dalle attività ispettive e che, in ragione anche di quanto dai soli odierni deferiti DI RAGO MICHELE e SAMBATARO VITTORIO in sede di audizione asserito, potrebbero tutti aver assunto rilevante ruolo in relazione ai fatti oggetto di deferimento; Accertata nondimeno, l’esigenza di acquisire più qualificanti spunti documentali (status dei tesserati all’epoca dei fatti, attuale posizione della POLISPORTIVA VIGGIANO) e comunque di procedere ad un approfondimento istruttorio indispensabile ai fini della Decisione” così si pronunciava, ordinando testualmente: “RIMETTERSI gli atti alla Procura Federale per i necessari approfondimenti investigativi, dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti”. Che la ripetuta PROCURA FEDERALE interessata, con nota della Segreteria C.R.B. del 28/01/2016, Prot. n° 1405, del richiamato passaggio istruttorio provvedeva all’assolvimento del conferito onere mercé lo scrupoloso svolgimento dei richiesti accertamenti integrativi compendiati nella relazione del 11-12 /05/2016 Prot. n° 12953, a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA inviata in accompagnamento a nota del 18/05/2016 Prot. n° 133222/20 pf of 15 16 CLP/ep; Che il ripetuto TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, acquisita l’integrativa documentazione istruttoria, con nota del 26 Maggio 2016, a tutte le parti deferite e interessate utilmente indirizzata, fissava nuova seduta dibattimentale, nel corso della quale compariva la sola PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avvocato NICOLA MONACO il quale confermava le richieste di sanzioni più dettagliatamente compendiate all’udienza del 03 Ottobre 2015 sollecitando nondimeno la trasmissione dell’intero incartamento alla stessa PROCURA FEDERALE per ulteriori attività di sua competenza. Tutto ciò premesso, Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE, progressivamente e comunque unitariamente, esibita a sostegno della propria azione deve propedeuticamente ritenere come il deferimento relativo alle fattispecie in esame dalla ridetta PROCURA FEDERALE elaborate sia da qualificarsi senza meno procedibile e come, per l’effetto, i predetti deferiti debbano rispondere delle contestazioni nei loro confronti mosse; Questo Organo di GIUSTIZIA SPORTIVA tanto in limine considerato e preliminarmente osservato come la sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S. in corso di dibattimento disposta, non sia stata contestata o peggio resistita da alcuna delle parti del procedimento in parola, ritiene metodologicamente opportuno, procedere con l’esame delle preliminari eccezioni, dal solo deferito SAMBATARO VITTORIO e dal suo Difensore sollevate, con particolare riferimento alla nullità del procedimento in relazione alla denunciata, presunta, lesione del diritto di difesa dalle norme riconosciuto; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell’osservare pregiudizialmente come il processo sportivo non possa acriticamente essere equiparato ad altri di natura penale o civile se non in ragione di talune specifiche fattispecie, per essere lo stesso caratterizzato da esigenze di particolare speditezza, celerità ed elasticità che ne tipizzano il rito, ritiene che l’eccezione preliminarmente sollevata non sia meritevole di accoglimento; Il COLLEGIO ritiene a tal proposito di poter osservare come la norma dal C.G.S. disciplinata, prevedendo la, ovvia, facoltà per ciascun incolpato di avvalersi di Difesa tecnica, non arrivi, tuttavia, a declinare rigidamente le modalità di suo effettivo esercizio e come, in ogni caso, la sollevata contestazione sia, per vero, nella fattispecie in esame documentalmente smentita in primis dal contenuto della nota del 10 Dicembre 2014 (ricevuta per sottoscrizione del destinatario) a mezzo della quale la PROCURA FEDERALE convocava SAMBATARO VITTORIO a “comparire eventualmente assistito da persona di sua fiducia” e successivamente dall’incartata dichiarazione a mezzo della quale l’odierno deferito nel corso dell’audizione in data 13 Dicembre 2014 resa innanzi al SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avvocato MICHELE SIBILLANO, rinunciava espressamente alla presenza di un Avvocato, procedendo, con piena consapevolezza e senza compressione del relativo diritto a deporre nei termini in atti riportati. A tanto, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ritiene di poter aggiungere come nel corso del dibattimento la facoltà di difesa al deferito riservata sia stata non soltanto, per quanto scontato, ampiamente garantita in forza di quanto inconfutabilmente testimoniato dalle verbalizzazioni acquisite, quanto sia stata, in aggiunta, concessa ampia possibilità al ripetuto SAMBATARO VITTORIO e al suo medesimo Difensore di contraddire, ovvero modificare o addirittura negare le dichiarazioni nel corso delle indagini rese e che anzi trovavano in quell’ambiente processuale piena conferma. In forza di tanto quindi, quest’Organo di GIUSTIZIA SPORTIVA ritiene come tale eccezione debba essere superata. Passando, ora, al merito del deferimento, il COLLEGIO, lette le emergenze della completa istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo acquisizione documentale, e visti gli artt. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 1 e 19 commi 2 e 3, ritiene potersi affermare come gli eventi, così come contestati, consentano di qualificare acclarate le denunciate circostanze, in ragione anche degli indizi di colpevolezza già prima facie desumibili dalla mancata comparizione dei deferiti POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE e della Società POLISPORTIVA VIGGIANO e dalla conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive. L’analisi della voluminosa documentazione dalla PROCURA FEDERALE prodotta a corredo della propria attività investigativa, permette di ritenere, in forza soprattutto delle plurime dichiarazioni in sede istruttoria acquisite, tutte congruenti e a maggior ragione convergenti nell’attestare la fondatezza dell’impianto investigativo, senza meno confermato come il deferito POSTIGLIONE GIUSEPPE, nonostante fosse inibito per anni cinque e precluso da ogni attività federale, avesse, in concreto ed effettivamente, assunto il ruolo di Presidente della Società POLISPORTIVA VIGGIANO, svolgendo significativa attività sia nell’ambito tecnico, con l’avvio trattative con i calciatori, partecipazione alle sedute di allenamento, scelta dell'allenatore, che in quello più eminentemente economico, attraverso il diretto perfezionamento di accordi con rilevante numero di tesserati; Sul punto quindi il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA stima, in forza anche di costante orientamento della Giurisprudenza in tema, come pienamente applicabile alla fattispecie in parola debba intendersi la previsione regolata dall’art. 1 bis comma 5 C.G.S. perfettamente aderente allo schema giuridico sportivo dalla PROCURA FEDERALE sagomato. Dalla verifica delle emergenze probatorie è, nondimeno, lecito concludere per quanto in realtà dagli stessi esplicitamente in corso di indagine ammesso (vedasi deposizioni del 09 e 13 Dicembre 2014) e in sede dibattimentale non smentito, come i deferiti DI RAGO MICHELE e SAMBATARO VITTORIO avessero intrattenuto contatti di natura tecnica ed economica con POSTIGLIONE GIUSEPPE, inibito e precluso, il primo addirittura avvalendosi dell’opera di quest’ultimo nella gestione di attività inerenti la Società da lui presieduta. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA considera, in definitiva, come non possano sussistere dubbi riguardo l’aperta violazione delle sopra citate norme da parte di tutti incolpati. Questo COLLEGIO alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali ritiene, tuttavia, necessario operare dei distinguo nella condotta dei deferiti al fine di meglio circostanziarne l’effettivo grado di responsabilità e ponderare l’irrogazione delle sanzioni. Appare, pertanto, opportuno considerare come DI RAGO MICHELE e SAMBATARO VITTORIO avessero nel corso delle indagini dalla PROCURA FEDERALE svolte reso piena e mai reticente confessione a proposito dell’attività da POSTIGLIONE GIUSEPPE assolta e della natura dei rapporti da essi medesimi con quest’ultimo tenuti. Ritiene, quindi, quest’Organo di GIUSTIZIA SPORTIVA come la sopra declinata circostanza comprovante, se non, altro un certo spirito collaborativo, possa essere riconosciuta quale attenuante rispetto all’acclarato comportamento violativo delle disposizioni del C.G.S.. Aggregato logico dell’impostazione argomentativa che precede è, secondo le previsioni della vigente normativa, la conseguente responsabilità oggettiva della Società POLISPORTIVA VIGGIANO in ragione delle violazioni a propri tesserati addebitate ai sensi dell’art. 04, commi 1 e 2 C.G.S.. Ritenuto in definitiva e per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara sia emersa, seppure con diverso grado di colpa la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti e così per: POSTIGLIONE GIUSEPPE chiamato a rispondere: della violazione delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’artt. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S. in relazione all’art. 19 commi 2 e 3 dello stesso codice, perché, nonostante fosse inibito per anni cinque e precluso da ogni attività federale, ha di fatto svolto e svolge, nella corrente stagione sportiva, il ruolo di Presidente della POLISPORTIVA VIGGIANO ponendo in essere attività rilevanti per l’ordinamento federale sia nell’ambito tecnico che in quello economico, prendendo accordi con calciatori e tecnici, il tutto con la complicità dei Sig.ri DI RAGO MICHELE e FEDOTA MARIA, entrambi apparentemente legali rappresentanti pro tempore della Società in questione DI RAGO MICHELE chiamato a rispondere; della violazione delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’artt. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 1 dello stesso codice, per essersi avvalso dell’opera e per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, sig. POSTIGLIONE GIUSEPPE nella gestione di attività inerenti la Società da lui presieduta, rilevanti per l’ordinamento federale; SAMBATARO VITTORIO chiamato a rispondere; della violazione delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’artt. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 1 dello stesso codice, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, sig. POSTIGLIONE GIUSEPPE in occasione del proprio tesseramento per la predetta Società nel prosieguo della stagione; Società POLISPORTIVA VIGGIANO chiamata a rispondere; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per quanto addebitato ai Sig.ri POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE e FEDOTA MARIA, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. per quanto ascritto al sig. SAMBATARO VITTORIO; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA osserva, nondimeno, come i ripetuti POSTIGLIONE GIUSEPPE, DI RAGO MICHELE e Società POLISPORTIVA VIGGIANO, debbano rispondere anche della violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere richieste dichiarazioni innanzi; Il COLLEGIO, esaminata, da ultimo, la richiesta dalla PROCURA FEDERALE nella seduta del 11 Giugno 2016 formalizzata in ordine alla necessità di trasmissione dell’intero carteggio per ulteriori attività di sua competenza, verificatane la fondatezza in dipendenza delle emergenze istruttorie agli atti del dibattimento acquisite dispone procedersi al suo invio. Osservato, quindi, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato in presenza delle sopra dedotte e riconosciute attenuanti e in assenza di precedenti specifici atti ad integrare recidiva per quel che riflette le posizioni di DI RAGO MICHELE e SAMBATARO VITTORIO, questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ritenga lecita, in ragione anche di proprio consolidato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione nei confronti di tutti i deferiti e quindi anche della Società di appartenenza, per quel che riflette le ammende, di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. NICOLA MONACO, in sede di audizioni del 03 Ottobre 2015 e 11 Giugno 2016 formulate, così provvede: irroga a: POSTIGLIONE GIUSEPPE, inibizione per complessivi anni 1 (uno) e mesi 7 (sette) dei quali mesi 1 (uno) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; DI RAGO MICHELE inibizione e mesi 9 (nove) dei quali mesi 1 (uno) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.; SAMBATARO VITTORIO squalifica per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici); Società POLISPORTIVA VIGGIANO ammenda di complessivi € 600,00 (seicento) dei quali € 100,00 per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S..; dispone altresì la trasmissione alla PROCURA FEDERALE dell’intero carteggio relativo al presente deferimento per le ulteriori iniziative di sua competenza. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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