COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.128 del Sig. LAFACE Filippo (società A.S.D. Città di Siderno 1911) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.167 del 19.05.2016 (squalifica fino al 31.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.128 del Sig. LAFACE Filippo (società A.S.D. Città di Siderno 1911) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.167 del 19.05.2016 (squalifica fino al 31.12.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per aver, in costanza di squalifica, sostato “nell’area spogliatoi” e tenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti degli Organi Federali; per avere infine e soprattutto a fine gara rivolto all’arbitro espressioni offensive e minacciose (sanzione così determinata per il principio di afflittività in considerazione della pausa estiva). Il Laface sostiene che le frasi offensive proferite al momento di lasciare il campo per sistemarsi in tribuna non erano rivolte agli Organi Federali ma erano uno sfogo dovuto all’esito della gara. Ma contesta soprattutto il rapporto del Commissario di Campo nella parte in cui afferma che il Laface si è rivolto all’arbitro affermando che in serie D “non duri neanche una partita perché ti ammazzano”, mentre l’arbitro riporta l’identico episodio affermando che la frase pronunciata è “all’interregionale tre mesi e ti mandano a casa a lavare i piatti”. Ritiene questo Collegio che appare incontestabile che il comportamento del Laface si connota di elementi di particolare gravità e disvalore sociale e morale per cui la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata. Il reclamo è da rigettare. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it