COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.129 della Società S.C. C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 25.5.2016 (ammenda € 300,00, inibizione dirigente PUCCI Pietro fino al 30.6.2016, squalifica allenatore SIMONETTA Francesco fino al 30.06.2016 e calciatore BOVA Francesco per due gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.129 della Società S.C. C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 25.5.2016 (ammenda € 300,00, inibizione dirigente PUCCI Pietro fino al 30.6.2016, squalifica allenatore SIMONETTA Francesco fino al 30.06.2016 e calciatore BOVA Francesco per due gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni in epigrafe vadano totalmente riconsiderati. Assume nello specifico che il dirigente Pucci Pietro e l’allenatore Simonetta Francesco non sono entrati abusivamente in campo né hanno tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro, e soprattutto, l’arbitro non è stato aggredito dai tifosi del C.S.P.R. 94. Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto firmato, il 30.5.2016, in qualità di Vice Presidente Delegato della società C.S.P.R. 94, dal Dirigente Pietro Pucci a quella data, ed a tutt’oggi inibito. P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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