COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 07 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 161. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Sant’Andrea di Conza in riferimento alla gara Sant’Andrea di Conza – Torella dei Lombardi del 10.04.2016 – Campionato di Seconda Categoria Proc. 167 – 2015-16 – Sant’Andrea di Conza – Gara Sant’Andrea di Conza – Torella dei Lombardi del 10.04.2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 07 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 161. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso presentato dalla società Sant’Andrea di Conza in riferimento alla gara Sant’Andrea di Conza – Torella dei Lombardi del 10.04.2016 – Campionato di Seconda Categoria Proc. 167 - 2015-16 – Sant’Andrea di Conza - Gara Sant’Andrea di Conza - Torella dei Lombardi del 10.04.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso, ascoltata la reclamante e sentito altresì il direttore di gara, il quale ha confermato integralmente il rapporto e il supplemento di gara, rileva preliminarmente che, tra le ricostruzioni dei fatti effettuate dalla reclamante e dal direttore di gara vi è divergenza. Ciò stante, il Collegio ritiene che debba darsi piena fede al rapporto, con relativo supplemento, e alle dichiarazioni dell’arbitro , che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova. Ad avviso del Collegio, peraltro, vanno ridotte le sanzioni inflitte dal G.S.T., in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità. Pertanto, in parziale riforma della decisione impugnata devono applicarsi le seguenti sanzioni, in quanto congrue e adeguate: per i sigg. Di Guglielmo Gaetano, Mastrodomenico Giampiero, Jallow Bubaccar e Balde El Hadj, squalifica fino al 31 dicembre 2016; per il sig. Pace Maurizio, squalifica fino al 31 dicembre 2017; per il sig. Camerlingo Roberto, squalifica fino al 31 dicembre 2016. La decisione impugnata va confermata per il resto. P.Q.M. DELIBERA In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Sant’Andrea di Conza, riformarsi la decisione impugnata in relazione ai sigg. Di Guglielmo Gaetano, Mastrodomenico Giampiero, Jallow Bubaccar e Balde El Hadj, ai quali va inflitta la squalifica fino al 31.12.2016; al sig. Pace Maurizio, al quale va inflitta la squalifica fino al 31.12.2017; al sig. Camerlingo Roberto, al quale va inflitta la squalifica fino al 31.12.2016. Confermasi la decisione impugnata per il resto. Disporsi l’accredito sul conto della società reclamante della tassa versata.
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