COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 07 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 162. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Virtus Afragola Soccer in riferimento alla gara Play-Off Real Frattaminore – Virtus Afragola Soccer del 22.05.2016 – Campionato di Seconda Categoria Proc. 228/ATP – 2015-16 – Virtus Afragola Soccer – Gara Real Frattaminore – Virtus Afragola Soccer del 22.05.2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 07 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 162. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso in appello presentato dalla società Virtus Afragola Soccer in riferimento alla gara Play-Off Real Frattaminore – Virtus Afragola Soccer del 22.05.2016 – Campionato di Seconda Categoria Proc. 228/ATP - 2015-16 – Virtus Afragola Soccer - Gara Real Frattaminore - Virtus Afragola Soccer del 22.05.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l’appello, valutata la documentazione presente agli atti, nonché quelle prodotte dalle parti, sentiti i rappresentanti di entrambe le società rileva la infondatezza dell’appello. Invero circa la inammissibilità del reclamo di 1° grado proposto dalla società Real Frattaminore il Collegio rileva che l’indirizzo cui è stata data comunicazione del reclamo è proprio quello effettivamente indicato dalla società Virtus Afragola Soccer quale indirizzo di corrispondenza, depositato in Comitato. Pertanto su tale eccezione alcuna doglianza la reclamante può avanzare. Per quanto poi concerne l’ulteriore censura relativa alla posizione del sig. Patrizio Chianese, quest’ultimo contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non risulta censito. Le affermazioni della reclamante circa la comunicazione effettuata a mezzo della raccomandata a.r. del 13 febbraio 2016 non sono suffragate da idonea prova documentale. Agli atti di questo Comitato infatti risulta che la racc. del 13 febbraio 2016 contenente unicamente le liste di tesseramento di 2 calciatori, così come confermato dalla nota dell’Ufficio di Tesseramento del 30 maggio 2016 in riscontro a puntuale richiesta della Corte Sportiva di Appello Territoriale, a firma del responsabile dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania. Del resto la società ASD Real Frattaminore in merito precisa che nella racc. a.r. in questione non vi era allegata alcuna lettera accompagnatoria con il dettaglio di documenti allegati. Si riscontra, altresì, il comportamento poco diligente della reclamante la quale, avendone l’onere, bene avrebbe potuto verificare l’avvenuta ratifica e l’aggiornamento dell’assetto societario modificato, alla luce della comunicazione inoltrata, direttamente dal sistema informatico del Comitato o presso l’Ufficio preposto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello proposto dalla società Virtus Afragola Soccer. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versato della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it