COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 23 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 174. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Lacedonia in riferimento alla gara Comprensorio Miscano – Lacedonia del 12.06.2016 – Play-Off 1^ Categoria Fasc. 244/ATP – 2015-16 – Comprensorio Miscano – Lacedonia del 12.06.2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 23 Giugno 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
174. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso presentato dalla società Lacedonia in riferimento alla gara Comprensorio Miscano – Lacedonia del 12.06.2016 – Play-Off 1^ Categoria Fasc. 244/ATP - 2015-16 – Comprensorio Miscano – Lacedonia del 12.06.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il ricorso, rileva la parziale fondatezza dello stesso stralciando la posizione del calciatore Tommasiello Antonio rispetto alle altre richieste contenuto nel ricorso in epigrafe. Invero, il predetto calciatore è stato sanzionato in prime cure poiché “a fine gara litigava con un calciatore avversario colpendosi reciprocamente”. Da un’attenta lettura degli allegati al referto arbitrale ed, in particolare, del rapporto del Commissario di campo si rileva una condotta diversa del calciatore reo esclusivamente di un tentativo di aggressione nei confronti di calciatori avversari, tentativo sedato immediatamente dai componenti delle due società. Pertanto, alla luce del principio dell’adeguatezza e proporzionalità della sanzione il provvedimento del G.S.T. appare eccessivo. Pertanto questa Corte, ritiene poter ridurre la squalifica a carico del predetto calciatore a due giornate di gara. Quanto alla decisione nel merito della sanzione accessoria pecuniaria, dispone che essa sia rinviata alla seduta del 27 giugno 2016, previa convocazione del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Lacedonia, di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Tommasiello Antonio; rinvia alla seduta del 27 giugno 2016 per la decisione in ordine alla sanzione pecuniaria, disponendo la convocazione del direttore di gara per l’indicata seduta; di confermare nel resto; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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