COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico della società A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA Con nota 14.06.2016, n. 14684 – 94, il Procuratore Federale Aggiunto, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: – la società ASD SIEPELUNGA BELLARIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 per la violazione ascritta al proprio tesserato GAVIOLI SAURO [articolo 1 bis del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) e articolo 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali)], Effettuate ritualmente le notifiche, la società deferita ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Presidente. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria sostenendo che si debba affermare la responsabilità della parte deferita e richiedendo che sia comminata l’ammenda di € 150 a carico della stessa società ASD SIEPELUNGA BELLARIA.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico della società A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA Con nota 14.06.2016, n. 14684 - 94, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - la società ASD SIEPELUNGA BELLARIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 per la violazione ascritta al proprio tesserato GAVIOLI SAURO [articolo 1 bis del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) e articolo 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali)], Effettuate ritualmente le notifiche, la società deferita ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Presidente. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria sostenendo che si debba affermare la responsabilità della parte deferita e richiedendo che sia comminata l'ammenda di € 150 a carico della stessa società ASD SIEPELUNGA BELLARIA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; -ascoltate le argomentazioni difensive addotte dal Presidente della ASD SIEPELUNGA BELLARIA; - valutato che nel caso di specie possa affermarsi la responsabilità oggettiva della società deferita, ma che la stessa responsabilità vada considerata di un grado particolarmente lieve; - visto l’articolo 18 numero 1. Lettera A del C.G.S., D e l i b e r a - di infliggere alla società ASD SIEPELUNGA BELLARIA la sanzione dell’ammonizione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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