COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore VLADIMIR PRALEA (USD Lesignano), del sig. MARIO MORI (dirigente accompagnatore USD Lesignano) e della società USD LESIGNANO (Campionato Juniores Provinciale).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore VLADIMIR PRALEA (USD Lesignano), del sig. MARIO MORI (dirigente accompagnatore USD Lesignano) e della società USD LESIGNANO (Campionato Juniores Provinciale). Con nota 06.05.2016 n. 12465 - 1021, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calciatore PRALEA VLADIMIR (nato il 06.04.1997), della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato le seguenti gare del Campionato Juniores Provinciale – CRER : LUGANESE – USD LESIGNANO del 26.03.2015 e USD LESIGNANO – SORAGNA del 18.04.2015 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - il sig. MARIO MORI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Lesignano , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del Campionato Juniores Provinciale CRER : LUGANESE – USD LESIGNANO del 26.03.2015 e USD LESIGNANO – SORAGNA del 18.04.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calciatore Pralea Vladimir, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società USD LESIGNANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Mario Mori e Vladimir Pralea, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 2 giornate di squalifica a carico del calciatore VLADIMIR PRALEA IMORO, 8 mesi di inibizione a carico del sig. MARIO MORI - dirigente accompagnatore della società deferita -, 2 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di 3^ categoria della stagione 2016/2017, oltre a un’ammenda di € 500 a carico della società USD LESIGNANO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore VLADIMIR PRALEA 2 giornate di squalifica, al sig. MARIO MORI 4 mesi di inibizione, e alla società USD LESIGNANO 2 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2016/2017, oltre all’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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