COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. Francesco Valli (Presidente della società ASD FC CASTELBOLOGNESE) e della società ASD FC CASTELBOLOGNESE ora denominata ASD FC SPARTA CSTELBOLOGNESE .

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. Francesco Valli (Presidente della società ASD FC CASTELBOLOGNESE) e della società ASD FC CASTELBOLOGNESE ora denominata ASD FC SPARTA CSTELBOLOGNESE . Con nota 12.05.2016 n. 12893 - 917, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. VALLI FRANCESCO, Presidente della ASD FC Castelbolognese nella stagione 2014/2015 per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 delle N.O.I.F. ed in relazione all’art. 36, comma 1, del vigente regolamento per il Settore Tecnico, per avere: - consentito al Sig. Morelli Nicola, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore dell’ASD FC Castelbolognese non in costanza di tesseramento con la stessa, sino all’01.10.2014, in assenza di regolare tesseramento; - consentito al Sig. Piraccini Claudio, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore dell’ASD FC Castelbolognese non in costanza di tesseramento con la stessa, sino all’14.01.2015, in assenza di regolare tesseramento; - consentito al Sig. Malpezzi Matteo, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore dell’ASD FC Castelbolognese non in costanza di tesseramento con la stessa, sino all’12.11.2014, in assenza di regolare tesseramento; - consentito al Sig. Malpezzi Matteo, tecnico abilitato, di essere inserito nelle distinte ufficiali di gara dell’ASD FC Castebolognese con la qualifica di dirigente accompagnatore, in assenza di un suo tesseramento e, comunque, omettendo ogni necessaria vigilanza sulla circostanza che il tecnico avesse attivato la necessaria istanza sospensiva al settore tecnico, come richiesto dalla normativa di riferimento; - la società ASD FC CASTELBOLOGNESE ora ASD FC SPARTA CASTELBOLOGNESE, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al Presidente Sig. valli Francesco ed ai tecnici Morelli Nicola, Piraccini Claudio e Malpezzi Matteo, il tutto ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento in persona del sig. Francesco VALLI, Presidente della società deferita. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 6 mesi di inibizione a carico di Francesco VALLI e un’ammenda di € 600 a carico della società ASD FC SPARTA CASTELBOLOGNESE. Il sig. Valli ammette sostanzialmente i fatti che gli sono contestati facendo presente l’inziale propria buona fede per aver inviato la richiesta di tesseramento del primo allenatore a Coverciano, anziché presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, e sottolineando come le difficoltà operative incontrate dalla società assieme alla volontà di concludere comunque il campionato, abbiano determinato le violazioni in cui è incorsa la propria società e di cui si assume la personale responsabilità. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al sig. FRANCESCO VALLI 6 mesi di inibizione e alla società ASD FC SPARTA CASTELBOLOGNESE un’ammenda di € 300 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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