COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. ANTONIO GENTILE (Presidente della Società ASD VIRTUS LIBERTAS), del Sig. DANIELE OLIVI (calciatore ASD VIRTUS LIBERTAS), dei Signori ANDREA DI MARTINO e RAFFAELE TROTTA (dirigenti della società ASD VIRTUS LIBERTAS) e della societ° ASD VIRTUS LIBERTAS (campionato 1^ Categoria CRER).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. ANTONIO GENTILE (Presidente della Società ASD VIRTUS LIBERTAS), del Sig. DANIELE OLIVI (calciatore ASD VIRTUS LIBERTAS), dei Signori ANDREA DI MARTINO e RAFFAELE TROTTA (dirigenti della società ASD VIRTUS LIBERTAS) e della societ° ASD VIRTUS LIBERTAS (campionato 1^ Categoria CRER). Con nota 09.06.2016, n. 14517 - 615, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. GENTILE ANTONIO, Presidente della Società ASD Virtus Libertas, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniele Olivi, di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle fila della ASD Virtus Libertas, nel corso delle gare POL. RAVARINO – VIRTUS LIBERTAS del 25.10.2015, ASD VIRTUS LIBERTAS – FC PERSICETO 85 del 28.10.2015, ASD VIRTUS LIBERTAS – USD VIRTUS MANDRIO del 01.11.2015 e VIRTUS CIBENO – ASD VIRTUS LIBERTAS del 08.11.2015 del Campionato 1° Categoría Gir. C, CRER; - Il calciatore OLIVI DANIELE della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere egli disputato le gare POL. RAVARINO – VIRTUS LIBERTAS del 25.10.2015, ASD VIRTUS LIBERTAS – FC PERSICETO 85 del 28.10.2015, ASD VIRTUS LIBERTAS – USD VIRTUS MANDRIO del 01.11.2015 e VIRTUS CIBENO – ASD VIRTUS LIBERTAS del 08.11.2015 del Campionato 1° Categoria Gir. C, CRER, in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato per la Società ASD Virtus Libertas nelle cui fila ha partecipato alle suddette gare, senza averne titolo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. DI MARTINO ANDREA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Virtus Libertas, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare POL RAVARINO – ASD VIRTUS LIBERTAS del 25.10.2015, ASD VIRTUS LIBERTAS – VIRTUS MANDRIO del 01.11.2015 del Campionato 1° Categoria Gir. C, CRER in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Olivi Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. TROTTA RAFFAELE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Virtus Libertas, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara VIRTUS CIBENO – ASD VIRTUS LIBERTAS del 08.11.2015 del Campionato 1° Categoria Gir. C, CRER in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Olivi Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società ASD VIRTUS LIBERTAS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigente, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione, ma per impedimenti personali non sono presenti all'odierno dibattimento pur avendo inviato una breve memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 18 mesi di inibizione a carico del sig. ANTONIO GENTILE, 4 giornate di squalifica al calciatore DANIELE OLIVI, 18 mesi di inibizione al sig. ANDREA DI MARTINO, 6 mesi di inibizione al sig. RAFFAELE TROTTA, 4 punti di penalizzazione – da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 e nel campionato di pertinenza – e un ammenda di € 800 a carico della società VIRTUS LIBERTAS. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - preso atto delle argomentazioni difensive addotte dalla società Virtus Libertas nella memoria presentata; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite eccetto che per il presidente della società, sig. Antonio Gentile, la cui responsabilità personale e diretta nei fatti sopra descritti non è provata rispondendo di essi fatti la società a titolo di responsabilità oggettiva; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore DANIELE OLIVI 4 giornate di squalifica, al sig. ANDREA DI MARTINO 6 mesi di inibizione, al sig. RAFFAELE TROTTA 2 mesi di inibizione e alla società ASD VIRTUS LIBERTAS 4 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di 1^ Categoria o altro eventuale campionato di pertinenza della stagione sportiva 2016/2017, oltre all’ammenda di € 400. Proscioglie il sig. ANTONIO GENTILE da ogni addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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