COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore GUENDE GANIYOU (ASD FC REAL SAN PROSPERO), del sig. BENITO ESEMPLARE (dirigente società ASD FC SAN PROSPERO) e della società ASD FC REAL SAN PROSPERO (campionato Allievi Provinciali).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore GUENDE GANIYOU (ASD FC REAL SAN PROSPERO), del sig. BENITO ESEMPLARE (dirigente società ASD FC SAN PROSPERO) e della società ASD FC REAL SAN PROSPERO (campionato Allievi Provinciali). Con nota 06.05.2016 n. 12466 - 1020, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calciatore GUENDE GANIYOU, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato la gara FALK – REAL S.PROSPERO del 23.11.2014, Campionato Allievi Provinciali ,nelle file della Società FC ASD Real San Prospero, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - il sig. ESEMPLARE BENITO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD FC Real San Prospero , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. , per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara FALK – REAL S.PROSPERO del 23.11.2014, Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calciatore Guende Ganiyou, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società ASD FC REAL SAN PROSPERO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Esemplare Benito e Guende Ganiyou, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica a carico del calciatore GUENDE GANIYOU, 8 mesi di squalifica a carico del dirigente accompagnatore BENITO ESEMPLARE, 1 punto di penalizzazione – da scontare nel campionato di pertinenza della stagione sportiva 2016/2017 – e un’ammenda di € 400 a carico della società FC REAL SAN PROPSPERO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore GUENDE GANIYOU 1 giornata di squalifica, al sig. BENITO ESEMPLARE 2 mesi di inibizione, e alla società FC REAL SAN PROSPERO 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato Allievi Provinciali della stagione sportiva 2016/2017, oltre all’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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