COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore EL FATRI KHALID (Royal Club Crevalcorese), del sig. CHEKRI HAMID (Presidente Royal Club Crevalcorese), del sig. ZARROUK OUALID (dirigente accompagnatore della società Royal Club Crevalcorese,) e della società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE (Campionato 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Bologna).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore EL FATRI KHALID (Royal Club Crevalcorese), del sig. CHEKRI HAMID (Presidente Royal Club Crevalcorese), del sig. ZARROUK OUALID (dirigente accompagnatore della società Royal Club Crevalcorese,) e della società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE (Campionato 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Bologna). Con nota 07.06.2016 n. 14363 - 985, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CHEKRI HAMID, Presidente della Società ASD Royal Club Crevalcorese per rispondere della violazione della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore EL Fatri Khalid (già tesserato per la POL. Chignolese del C.R. Lombardia dal 15.09.2014), e per aver consentito l’utilizzo dello stesso nella gara ROYAL CLUB CREVALCORESE – SANTO STEFANO BOLOGNA del 13.03.2016, Campionato di 3^ Categoria, Delegazione Provinciale di Bologna; - Il calciatore EL FATRI KHALID della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la gara ROYAL CLUB CREVALCORESE – SANTO STEFANO BOLOGNA del 13.03.2016, Campionato di 3^ Categoria , Delegazione Provinciale di Bologna , in posizione irregolare di tesseramento in quanto non era tesserato per l’ASD Royal Club Crevalcorese , nelle cui fila ha partecipato alla gara, ma bensì per la Pol. Chignolese del C.R. Lombardia dal 15.09.2014; - il sig. ZARROUK OUALID, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Royal Club Crevalcorese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S e 61, commi 1 e 5, , per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gara ROYAL CLUB CREVALCORESE – SANTO STEFANO BOLOGNA del 13.03.2016, Campionato di 3^ Categoria , Delegazione Provinciale di Bologna ,in cui è stato impiegato in posizione irregolare di tesseramento in quanto non era tesserato per l’ASD Royal Club posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore El Fatri Khalid, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all’arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara; - la società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigente, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione della suddetta gara. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica a carico del calciatore EL FATRI KHALID, 3 mesi di squalifica a carico del sig. CHEKRI HAMID - presidente della società deferita -, 40 giorni di inibizione a carico del sig. ZARROUK OUALID – dirigente accompagnatore -, 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di 3^ categoria della stagione 2016/2017 oltre a un’ammenda di € 400 a carico della società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite, eccetto che per il presidente della società, sig. CHEKRI HAMID, la cui responsabilità personale e diretta nei fatti sopra descritti non è provata rispondendo di essi fatti la società a titolo di responsabilità oggettiva; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere: al calciatore EL FATRI KHALID 1 giornata di squalifica, al sig. ZARROUK OUALID 2 mesi di inibizione, e alla società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato 3^ categoria della stagione sportiva 2016/2017, oltre all’ammenda di € 200. Proscioglie il sig. CHEKRI HAMID da ogni addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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