COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D. MOBILIERI SUTRIO (Campionato Carnico prima categoria) avverso la sanzione di due giornate di squalifica del campo della società reclamante e dell’ammenda di € 250/00 alla stessa inflitta in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara MOBILIERI SUTRIO/OVARESE del 15.05.2016 (in c.u. n° 76 del 20.05.2016 della Delegazione di Tolmezzo).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 01/06/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELL’A.S.D. MOBILIERI SUTRIO (Campionato Carnico prima categoria) avverso la sanzione di due giornate di squalifica del campo della società reclamante e dell’ammenda di € 250/00 alla stessa inflitta in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara MOBILIERI SUTRIO/OVARESE del 15.05.2016 (in c.u. n° 76 del 20.05.2016 della Delegazione di Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la ASD MOBILIERI SUTRIO ha impugnato la decisione pubblicata in cu. n° 76 dd 20.05.2016 della Delegazione di Tolmezzo con cui il GST ha così disposto: a) “ritenuta sussistere a seguito del comportamento tenuto dai sostenitori dell’A.S.D. Mobilieri Sutrio la violazione di cui all’art. 11 co. 3 del C.G.S. applica per la gravità e la rilevanza dei fatti così come descritti dal direttore di gara la sanzione di cui all’art. 18 co. 1 lett. f del C.G.S. disponendo la squalifica del campo della Società A.S.D. Mobilieri Sutrio per due giornate”; b) “Ritenuto inoltre sussistere la violazione di cui all’art. 11 co. 5 del C.G.S. commina alla Società Mobilieri Sutrio l’ammenda di € 250,00 ciò non rilevando agli atti alcuno degli elementi esimenti e/o attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S.” La reclamante ha chiesto audizione ed è stata sentita nella seduta del 31.05.2016 dalla C.S.A.T. che si è riunita nella composizione collegiale indicata in premessa. Tanto premesso, ritenuta comunque inammissibile oltreché irrilevante ai fini della decisione la richiesta di audizione testimoniale formulata con l’impugnazione allo scopo di smentire quanto riportato dall’Ufficiale di Gara, si osserva quanto segue:
La fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva (art. 35 C.G.S.), non consente di mettere in discussione quanto da lui descritto a referto. Nello specifico, quanto alla prima delle violazioni sanzionate, è vero che nel suo rapporto il Direttore di gara ha riportato di essere stato apostrofato dai sostenitori della squadra locale con epiteti spregiativi di carattere sicuramente discriminatorio atteso lo specifico e ripetuto riferimento alla sua origine albanese da intendersi evidentemente come attributo di inferiorità del destinatario in quanto appartenente ad una nazionalità pregiudizialmente considerata in modo sprezzante dagli artefici del fatto. Altrettanto vero è però che le frasi, di contenuto indubbiamente discriminatorio non erano contenute in striscioni né sono state pronunciate mediante “cori”, il che esclude che vi sia stato un coordinamento ed una organizzazione espressiva finalizzata alla discriminazione. Così come è vero ancora che le frasi di cui trattasi sono state proferite solamente a far corso dalla metà del secondo tempo (in coincidenza con la segnatura del pareggio da parte della squadra ospite) apparendo per ciò stesso significative di un rifiuto delle decisioni arbitrali e di una deprecabile forma di protesta per la direzione di gara. Come del resto è ulteriormente vero che dopo la fine della partita, la condotta di una isolata e singola sostenitrice della compagine locale, rivoltasi al Direttore di Gara pronunziando nei di lui confronti espressioni analoghe a quelle sopra riportate, non ha impedito allo stesso di lasciare l’impianto sportivo in assoluta sicurezza. Ciò detto, quanto alle espressioni di discriminazione razziale, si ricorda che a norma dell’art. 11/3 C.G.S. “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m) ” Orbene sulla scorta di tali premesse il collegio giudicante, esclusa la ricorrenza dell’esimente e delle attenuanti stabilite dall’art. 13 CGS, pur considerando i fatti di cui trattasi come odiose e deplorevoli manifestazioni di carattere discriminatorio, e perciò stesso sicuramente meritevoli di essere sanzionati sul piano disciplinare, ritiene tuttavia che essi debbano essere necessariamente rapportati alla loro effettività e rilevanza. Sul punto vale la pena ricordare che le condotte discriminatorie che l’ordinamento sportivo intende contrastare perchè socialmente riprovevoli (vedasi al riguardo delibera di indirizzo della C.S.A.T. in C.U. n° 26 del 22.10.09), sono quelle che, per il tempo, il luogo e le modalità dell’azione, esprimono, senza possibilità di interpretazioni difformi o giustificative, manifestazione di ripudio e di affermata supremazia da parte di chi le pone in essere nei confronti del destinatario di esse e che costituiscono inoltre un atto idoneo a favorire situazioni di aspra conflittualità con riflessi di grave pericolo o turbamento per l’ordine pubblico. Sennonchè tali circostanze per le ragioni sopra riportate non sembrano ricorrere nel caso in esame (in cui non appare esservi stato alcun grave pericolo o turbamento per l’ordine pubblico nè esservi stato alcun pericolo per l’incolumità dell’arbitro) da ciò derivando, quale conseguenza sul piano sanzionatorio, la possibilità di riservare alla odierna reclamante un trattamento più mite, in relazione alle incresciose situazioni descritte ed alla portata effettiva dell’accaduto, di quello adottato dal GST. A maggior ragione laddove si consideri che non consta che l’A.S.D. Mobilieri Sutrio sia stata destinataria in passato di altri provvedimenti disciplinari per violazioni della stessa natura. In definitiva ritiene la C.S.A.T. che la concreta situazione verificatasi in occasione della gara di cui si discute deponga per una sanzione che può essere contenuta nei limiti edittali minimi di cui all’art. 18 co. 1° lett. f) del C.G.S., vale a dire in una giornata di squalifica del campo. Quanto invece all’ulteriore violazione di cui all’art. 11 co. 5 del C.G.S. ascritta all’odierna società reclamante va osservato che non sussistono agli atti riscontri fattuali che ne confermino l’esistenza non potendosi ritenere sufficienti allo scopo le impressioni che possa aver avuto in proposito il Direttore di Gara (“mi sembra di non aver sentito alcun avviso fatto al pubblico”) impegnato, per quanto da lui stesso ammesso, nel compimento, prima della gara, degli adempimenti di rito all’interno degli spogliatoi. La fede privilegiata del suo resoconto riguarda infatti le vicende da lui direttamente percepite e non può estendersi alle sensazioni personali o alle congetture rispetto a fatti non avvenuti in sua presenza o di cui egli non abbia diretta conoscenza. Non senza rilevare sul punto che l’avvertenza stabilita dall’art. 11 co. 5 del C.G.S. oltre che a mezzo di altoparlanti potrebbe essere compiuta con altre forme di comunicazione. Nel dubbio, la decisione non può che essere assolutoria. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello FVG accoglie il reclamo della A.S.D. MOBILIERI SUTRIO e, per l’effetto, così dispone: - revoca il provvedimento impugnato, rideterminando in una giornata la squalifica del campo di gioco dell’A.S.D. MOBILIERI SUTRIO ai sensi dell’art. 18 co. 1° lett. f) del C.G.S. e revocando la sanzione dell’ammenda comminata alla società reclamante dal G.S.T. - dispone la restituzione della tassa reclamo.
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