COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di Francesco VIDAL (Presidente ASD SEVEGLIANO) Luigino SABOT, (Direttore Sportivo ASD SEVEGLIANO) e ASD SEVEGLIANO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 22/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di Francesco VIDAL (Presidente ASD SEVEGLIANO) Luigino SABOT, (Direttore Sportivo ASD SEVEGLIANO) e ASD SEVEGLIANO Con deferimento del Sostituto Procuratore Federale del 17.03.2016 la Procura Federale contestava le seguenti violazioni: - al presidente Francesco VIDAL e al Direttore Sportivo Luigino SABOT la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS con riferimento all’art. 38 comma 1 del regolamento LND e all’art. 45 comma 1 NOIF per aver acconsentito a che il calciatore Fabio Zuccheri, svincolato, svolgesse la pratica sportiva presso la ASD SEVEGLIANO il 5 agosto 2015, benché non ancora tesserato e sprovvisto quindi di copertura assicurativa in quanto il modulo della sua richiesta di tesseramento, non ancora sottoscritto dal legale rappresentante della società, non era stato inoltrato all’organo federale competente; - alla società ASD SEVEGLIANO, responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere rispettivamente dal proprio presidente e dal direttore sportivo. IL TFT FVG convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 9.6.2016. All’udienza comparivano per i deferiti il sig. Luigino SABOT personalmente e, rappresentato dal proprio legale, il sig. Francesco VIDAL per sé e per la società; il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Nel corso del dibattimento, il difensore dei deferiti Francesco VIDAL e ASD SEVEGLIANO, con il benestare del deferito SABOT, si richiamavano alle difese già svolte e riportate in una memoria riassuntiva che consegnavano. La Procura Federale così formulava le proprie richieste: - al presidente Francessco VIDAL la sanzione di mesi sei di inibizione; - al dirigente Luigino SABOT la sanzione di mesi quattro di inibizione; - alla ASD SEVEGLIANO l’ammenda di euro 900,00. I deferiti chiedevano il proscioglimento da ogni addebito. Il deferimento è infondato. Il caso è molto particolare e sentito, in quanto il calciatore in questione quel 5 agosto è morto sul campo di gioco. In fatto, è stato accertato dalla Procura Federale, egli era in possesso di certificazione medica di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità ed era svincolato; l’occasione era data da un allenamento della prima squadra della ASD SEVEGLIANO con cui avrebbe voluto tesserarsi. Secondo la tesi difensiva, il calciatore non avrebbe affrontato l’allenamento ed avrebbe limitato la propria presenza a un contatto con allenatore, dirigenti e futuri compagni di squadra nel dopo allenamento, ma questa posizione è smentita dallo stesso SABOT, che ha testualmente riferito al Procuratore Federale in sede di audizione: “il calciatore ha partecipato alla sola seduta di allenamento del 05/08/2015. Il giovane è arrivato al campo verso le 20.30, decedendo subito dopo”. La vicenda portata all’attenzione di questo TFT, invero, è chiara in fatto e va sviluppata solo in termini di diritto, perché il deferimento non contesta ai deferiti altro che una violazione meramente formale: l’aver permesso ad un calciatore di partecipare ad un allenamento in assenza di tesseramento. Presidente e direttore sportivo sono chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1 bis CGS, con richiamo ai principi di lealtà, correttezza e probità e all’inosservanza degli atti e delle norme federali con riferimento all’art. 38 comma 1 del regolamento LND e all’art. 45 comma 1 NOIF. L’art. 38 comma 1 del regolamento LND dispone: “Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie: a) “non professionisti”; b) “giovani dilettanti”; c) “giovani”. L’art. 45 NOIF, rubricato Assicurazione contro i rischi, dispone che “La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un’assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria”, e quindi conferisce una sorta di automatismo per cui al tesseramento consegue l’assicurazione. L’art. 1 bis CGS rammenta che i soggetti all’Ordinamento Federale “sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Con riferimento a quest’ultima norma, va esclusa a priori ogni violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, se consideriamo che il principio di lealtà, secondo i migliori vocabolari italiani, rappresenta il concetto di onestà, associata a franchezza e sincerità, la correttezza rappresenta un comportamento verso gli altri basato sul rispetto, la buona educazione e la osservanza di quelle regole che, per comune convenzione, è opportuna per un buono svolgimento della vita sociale e la probità richiama integrità morale, rettitudine, integrità di coscienza. Resterebbe l’ipotesi di una inosservanza delle norme e degli atti federali. La difesa dei deferiti ritiene che non ci sia violazione. Quanto all’art. 38 Reg. LND, punta l’indice principalmente sull’avverbio “soltanto”, affermando che la norma intenda escludere l’utilizzo delle società dilettantistiche dei calciatori non contemplati in quell’elenco, ovvero i professionisti e giovani di serie; sì che nessuna violazione sarebbe riscontrabile nel concreto, quanto all’art. 45 NOIF, sarebbe irrilevante atteso che i documenti per il tesseramento, pur predisposti, non erano ancora stati sottoscritti dal presidente né inoltrati in Federazione. Il TFT FVG dà, invece, per una corretta esegesi dell’art. 38 Reg. LND, rilievo primario al verbo “impiegare”, e lo riferisce alla sola attività rilevante per l’ordinamento sportivo, ex art. 48 NOIF: “Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.” “Impiegare” (id est: valersi dell’opera di qualcuno, servirsene per qualche lavoro) un calciatore, nello spirito della norma, può aver significato solo di inserirlo in squadra in ambito competitivo per sfruttare le sue doti atletiche, tecniche, tattiche ed agonistiche in sede di attività ufficiale, o anche non ufficiale se organizzata per fine agonistico. Non certo in un allenamento agostano, tutt’al più propedeutico all’attività agonistica. Questo, almeno, vale per il settore dilettantistico, perché per il settore professionistico, alla luce della L. 91/1981, anche il semplice allenamento è un momento necessario di formazione e di “impiego” del calciatore. Ne consegue che, a parere del TFT FVG, il calciatore dilettante impegnato in un semplice allenamento agostano, che non risulta essere stato organizzato nell’ambito di una competizione non può dirsi “impiegato” in attività rilevante per l’Ordinamento Sportivo. Le norme richiamate dal deferimento, così, non risultano violate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, respinge il deferimento perché infondato.
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