COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DOMINI Marco, RUI Luca, BUONOCORE Giancarlo e ASD LA TANA C5
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 28/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DOMINI Marco, RUI Luca, BUONOCORE Giancarlo e ASD LA TANA C5 Con deferimento del Procuratore Federale n. 4817/28pf15-16/AA/ac avente ad oggetto la partecipazione in posizione irregolare (da non tesserato) del calciatore DOMINI Marco nelle fila de La Tana C5 ASD a gare del Campionato C5 Serie C 14/15, la Procura Federale contestava le seguenti violazioni: - al calciatore DOMINI Marco del disposto di cui all’art. 1 bis co 1 CGS, in relazione agli artt. 17 n. 5, 46 comma 6 CGS, 39 NOIF per aver disputato nn. 10 gare senza averne titolo in quanto non tesserato. - al sig RUI Luca, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la società LA TANA C5 ASD del disposto di cui all’art 1 bis co 1 CGS, in relazione all’ art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF per aver sottoscritto le distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore DOMINI Marco; - al sig BUONOCORE Giancarlo, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la società LA TANA C5 ASD del disposto di cui all’art 1 bis co 1 CGS, in relazione all’ art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF per aver sottoscritto le distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore DOMINI Marco; - alla società ASD LA TANA C5, responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati. IL TFT FVG convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 9.6.2016. All’udienza comparivano per i deferiti il calciatore Marco DOMINI personalmente e, rappresentato dal proprio legale, il sig. Giancarlo BUONOCORE; il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Nel corso del dibattimento, il calciatore Marco DOMINI dichiarava di essere stato regolarmente tesserato già negli anni precedenti con la stessa società. Specificava come l’attività fosse prettamente amatoriale, svolta in “autogestione”, finalizzata al puro divertimento, senza una reale organizzazione dirigenziale. Alla sua richiesta di rientro, nella stagione 2014/2015, gli era stata consegnata la lettera raccomandata di rinnovo del tesseramento da spedire ai competenti uffici, ma ciò non accadde, ha affermato, per una sua banale dimenticanza. Al termine della breve discussione i deferiti presenti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Territoriale FVG ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Territoriale FVG, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti DOMINI e BUONOCORE hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS nei termini che seguono: DOMINI Marco quattro giornate di squalifica (pena base sei giornate) BUONOCORE Giancarlo giorni quaranta di inibizione (pena base mesi due); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara la efficacia; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, dispone l’applicazione ai deferiti DOMINI e BUONOCORE delle sanzioni di cui al dispositivo. Atteso che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Dispone la prosecuzione del procedimento per le altre parti deferite.” La Procura Federale, quanto agli altri due deferiti così formulava le proprie richieste: - al tesserato RUI Luca la sanzione di mesi quattro di inibizione; - a ASD LA TANA C5 la penalizzazione di punti 8 per il campionato corrente nonché l’ammenda di euro 1.000,00. Il Tribunale Federale Territoriale FVG aderisce parzialmente alle richieste formulate dalla Procura Federale. Il deferimento è indubbiamente fondato, in quanto ex art. 39 NOIF “I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva” e, nella fattispecie, questo non è accaduto. Se sono, però, pacifiche le violazioni contestate (peraltro ammesse quale “propria” dimenticanza dallo stesso calciatore DOMINI, nella posizione di delegato dalla società ad inoltrare la richiesta di proprio tesseramento), il TFT ritiene che il tutto debba essere considerato alla luce della specificità del campionato in cui i deferiti operano. La posizione del mancato tesseramento del calciatore DOMINI Marco (da cui promanano i deferimenti) nasce infatti in un contesto prettamente ludico-amatoriale, in cui i dirigentiaccompagnatori vengono indicati tra gli amici e parenti. Il campionato di serie C 2014/2015 era il campionato federale di minor livello, non prevedeva retrocessioni e, viepiù, la ASD LA TANA C5 si era classificata al penultimo posto, decidendo di non rinnovare l’iscrizione nell’anno successivo. Questo Tribunale Federale, ben conscio delle responsabilità incombenti su presidenza, dirigenti e società in ipotesi di partecipazione a gare di un calciatore privo di tesseramento, e quindi ben consapevole dei rischi che sono stati inutilmente corsi, ciò nonostante deve inquadrare la fattispecie nella sua concreta realtà, alla luce della quale le richieste della Procura Federale appaiono non centrate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, dispone l’applicazione delle sanzioni che seguono: - DOMINI Marco sanzione della squalifica di giornate 4 (quattro) ai sensi dell’art. 23 CGS; - BUONOCORE Giancarlo, sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta), ai sensi dell’art. 23 CGS; e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, irroga inoltre le seguenti sanzioni: - RUI Luca, inibizione di mesi 3 (tre); - ASD LA TANA C5 ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e penalizzazione di 4 punti da scontarsi nel campionato di C5 di competenza in ipotesi di riaffiliazione.
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