COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°422 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DI CIACCIO DANIELE E DEL SIG. DI CIACCIO ANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETA’ ASD MINTURNO C/5, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELLA NORMA REGOLAMENTARE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ MINTURNO C/5 PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°422 del 10/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DI CIACCIO DANIELE E DEL SIG. DI CIACCIO ANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETA’ ASD MINTURNO C/5, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELLA NORMA REGOLAMENTARE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ MINTURNO C/5 PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 371 pf 15 / 16 avente ad oggetto : “ comportamento dell’ ASD MINTURNO che, per il tramite dei legali, ai quali è stata conferita apposita procura, utilizzava espressioni ingiuriose nei confronti della Procura Federale di altri organi della Giustizia Sportiva, nel ricorso presentato alla C.F.A., avverso le sanzioni comminate dal Tribunale Federale Territoriale del CRLAZIO con C.U. n.83/ LND del 7/11/2014.” Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 23/12/2015, alla quale nessuno degli avvisati ha inteso replicare. Ha rilevato la Procura che, nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti ed espletati atti istruttori riportati nell’atto di deferimento, da cui è risultato provato che i tesserati DI CIACCIO Daniele e DI CIACCIO Angelo avevano, attraverso legali di propria fiducia, usato espressioni lesive della reputazione della Procura Federale e delle istituzioni federali quali “…unilaterale e lacunosa conduzione delle indagini da parte della Procura Federale…Il provvedimento è privo di riscontri probatori e fondato sulla protervia della P.F. …questa difesa è quindi consapevole di non poter ottenere giustizia in quanto la verità minerebbe la credibilità dell’ intero sistema accusatorio della giustizia sportiva … il sostituto procuratore si sia trattenuto a porte chiuse con la Commissione Giudicante per oltre 40 minuti ( COME MAI?)”, ed ancora tante altre frasi dal contenuto diffamatorio come “non aver acquisito la non prova regina della propria tesi accusatoria, un po’ per sciatteria, un po’ per protervia” Conseguentemente il Procuratore Federale ha inteso deferire al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio sia il Presidente che il Segretario della società MINTURNO C/5 per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS, unitamente alla società MINTURNO calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti posti rispettivamente in essere dal suo presidente e dal suo segretario. Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dei deferiti, i quali rilevavano che le espressioni da cui è scaturito il deferimento sono state utilizzate non da loro stessi ma, bensì, dai loro difensori, seguendo autonomamente una linea difensiva e che, peraltro, tali affermazioni sarebbero comunque inoffensive perché meramente critiche e non ingiuriose e, comunque, pronunciate nell’ambito dell’esercizio del diritto di difesa. Al più, sarebbe comunque configurabile esclusivamente una responsabilità colposa dei deferiti al momento del conferimento del mandato all’avvocato. A tale memoria era allegata dichiarazione dell’Avv. Ferrone Alessandro, il quale confermava di aver scelto in totale ed assoluta autonomia, senza intromissione di sorta da parte degli assistiti, la linea difensiva nonché il modo di esternarla, avendo i deferiti solamente conferito l’incarico, rappresentando la loro totale estraneità dei fatti contestati. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 9 giugno 2016, è presente per la Procura Federale l’Avv. Avagliano Alessandro, mentre per i deferiti è presente il Sig. Di Ciaccio Daniele assistito dal legale Avv. Giannichedda Gianluca. Il Tribunale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale chiedeva che venisse dichiararata la responsabilità dei deferiti, proponendo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 a carico di Di Ciaccio Daniele, di mesi 4 a carico di Di Ciaccio Angelo e l’ammenda di € 900,00 a carico della Società MINTURNO C5. La difesa si riportava alla propria memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che debbano essere sanzionati i deferiti per i comportamenti in oggetto. A ben vedere, infatti, i tesserati, ai sensi dell’art.1 bis comma 1 e dell’art.3 comma 1, rispondono delle violazioni dei principi di lealtà, probità, correttezza anche a titolo colposo e, nel caso di specie, non può non rilevarsi che la procura conferita a un soggetto terzo di sottoscrivere (ed eventualmente redigere) un ricorso agli organi di Giustizia Sportiva sia comunque un rapporto riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 citato. I deferiti, quindi, avrebbero dovuto verificare il contenuto del reclamo sottoscritto dal loro procuratore, prima dell’inoltro al competente Organo Federale. Per quanto attiene l’offensività delle frasi riportate nel reclamo, bisogna rilevare che le stesse siano certamente lesive dell’onorabilità degli Organi di Giustizia e quindi, della Federazione nel suo complesso, né, può ritenersi configurabile la scriminante dell’esercizio di difesa perché, come pacifico, detta esimente opera solo per garantire la libertà di discussione delle parti nell’esercizio dell’attività defensionale, ma non attribuisce un diritto all’ingiuria: nel caso di specie le espressioni usate sono palesemente diffamatorie e non possono ritenersi né mere critiche né, tantomeno, strumentali alla dialettica processuale. Ciò è bastante ad escludere la scriminante invocata; di più, comunque, occorre rilevare che la normativa relativa ai reclami e ricorsi rinvenibile nel C.G.S. riferisce esclusivamente di “sottoscrizione del procuratore” e di “delega” a questo, senza mai qualificare tale attività come necessariamente defensionale, come invece (seppur obliquamente) nel caso dell’“assistenza” delle parti quando esse vengono ascoltate dagli Organi di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, questo Tribunale, trattandosi di fattispecie colposa e non dolosa, ritiene di comminare delle sanzioni più lievi rispetto a quanto proposto dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili per le violazioni loro ascritte e di comminare la inibizione di mesi 4 a carico di Di Ciaccio Daniele, da sommarsi ad eventuale altra sanzione in corso, e di mesi 2 a carico di Di Ciaccio Angelo nonché, di sanzionare la Società MINTURNO C5 con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S.. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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