COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°428 del 17/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ROBERTO CIANI, PRESIDENTE DELLA S.S.TORRE ANGELA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 E DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ TORRE ANGELA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°428 del 17/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ROBERTO CIANI, PRESIDENTE DELLA S.S.TORRE ANGELA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 E DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ TORRE ANGELA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.. Il presidente del C.R. LAZIO, in data 30/03/2016 trasmetteva alla Procura Federale una pagina completa tratta da “La Gazzetta Regionale“ del 18/03/2016 contenente dichiarazioni lesive nei confronti della classe arbitrale, ipotizzando dubbi sulla stessa regolarità del campionato. La Procura Federale dalla pagina stampata sul predetto giornale rilevava che le dichiarazioni rese dal presidente della società S.S. TORRE ANGELA S.R.L., sig. CIANI Roberto, in cui sosteneva che la decisione degli Organi della Giustizia Sportiva era quella di radiare il TORRE ANGELA dal campionato dei giovanissimi provinciali. “Faremo di tutto per evitare questo” affermava il Presidente, in quanto appare evidente che si tratta di una “pura mafia arbitrale”. “Vogliono portare il LEPANTO, attualmente secondo in classifica, in prima posizione. C’ è qualcosa che non torna in questa vicenda, qualcuno ha fatto scrivere qualcosa di strano”. A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il presidente Ciani, rimetteva a mezzo del legale nominato, memorie difensive che comunque non smentivano quanto riportato nel summenzionato organo di informazione. In considerazione di tutto ciò, la Procura riteneva responsabili delle violazioni regolamentari indicate in epigrafe, il presidente Ciani e la società TORRE ANGELA, deferendoli entrambi al Tribunale Federale Territoriale del C. R. LAZIO. Il sig. Ciani Roberto ha presentato memoria difensiva, entro i termini, attraverso un legale di propria fiducia, in cui sostiene di non aver mai pronunciato l’espressione “mafia arbitrale”, bensì ha espresso la necessità di proporre reclamo, come in effetti poi ha fatto, avverso la decisione del Giudice Sportivo. Afferma inoltre il Ciani di non aver mai pronunciato la frase “qualcuno ha fatto scrivere qualcosa di strano”. L’interlocutore del sig. Ciani ha quindi frainteso le sue affermazioni ed attribuito allo stesso frasi mai pronunciate; pertanto lo stesso chiede la revoca della sanzione. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 16 giugno 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il sig. Ciani Roberto ed il legalo Giacani Daysa: La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento chiedendo per il Presidente CIANI Roberto l’inibizione di mesi 3, e per la Società S.S. TORRE ANGELA S.R.L. l’ammenda di € 300,00. L’Avv.to Giacani prende la parola ed in effetti ribadisce il contenuto di quanto espresso nella memoria difensiva. In modo particolare, pone in evidenza che il sig. Ciani non abbia smentito le dichiarazioni alla stampa, asserendo che lo stesso, al contrario, lo abbia fatto ma probabilmente non con i mezzi ed i modi dovuti e previsti. Insiste in conclusione per una totale assoluzione dei deferiti. Riprende la parola il procuratore che mette in risalto che il campionato, pur essendo di giovanissimi provinciali, non toglie importanza a quanto accaduto ma che, anzi, a livello educativo risulta essere ancora più importante. Si rimette quindi alla richiesta inizialmente avanzata. Questo Tribunale Federale Territoriale, consapevole del fatto che la procedura ordinaria di smentita a mezzo stampa, attraverso il ricorso al Tribunale Ordinario Civile, si dimostri oltremodo gravosa rispetto alla fattispecie in oggetto, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura siano da ridimensionare lievemente e che, pertanto, le stesse possano essere adeguatamente ridotte. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Presidente CIANI Roberto l’inibizione di mesi 2, da sommarsi ad eventuale altra sanzione in corso, ed alla Società S.S. TORRE ANGELA S.R.L. l’ammenda di € 200,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it