COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 387 DEL 17/05/2016 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – LUPA FRASCATI dell’11/05/2016 – Campionato Juniores Regionale Fascia “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 387 DEL 17/05/2016 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – LUPA FRASCATI dell’11/05/2016 – Campionato Juniores Regionale Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 420 del 10/06/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che effetti, come riferito dallo stesso Arbitro, l’allenatore della LUPA FRASCATI, FIORANELLI Mauro, è intervenuto per bloccare l’azione aggressiva del calciatore CESARONI Saverio; sicché una assistenza, se pur parziale, è stata posta in essere a tutela del Direttore di gara; che pertanto, tenuto conto di tale circostanza, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata; fermo restando la responsabilità della Società LUPA FRASCATI per il comportamento minaccioso dei propri sostenitori. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 200,00. La tassa reclamo va restituita.
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