COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI SANTA MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL MASSAGGIATORE DOLENTE ENRICO FINO AL 31/12/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 20/05/2016 (Gara: AMATORI SANTA MARINELLA – TORMARANCIO del 15/05/2016 – Finale Play Off Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 426 del 17/06/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°431 del 24/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI SANTA MARINELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL MASSAGGIATORE DOLENTE ENRICO FINO AL 31/12/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 20/05/2016 (Gara: AMATORI SANTA MARINELLA – TORMARANCIO del 15/05/2016 – Finale Play Off Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 426 del 17/06/2016 La Società AMATORI SANTA MARINELLA, nel reclamo a margine, argomenta che il colpo ricevuto dall’Arbitro da parte del proprio massaggiatore DOLENTE Enrico sarebbe stato del tutto fortuito, a causa di un momento concitato dell’incontro e da discussioni tra tesserati (calciatori e dirigenti) delle due squadre dovute ad un presunto eccessivo tempo di recupero concesso dal Direttore di gara. In sede di audizione, la ricorrente ha aggiunto che l’Arbitro sarebbe stato urtato casualmente dal DOLENTE a seguito di una spinta ricevuta dallo stesso dal portiere della squadra avversaria. Per i suesposti motivi chiede una sostanziale riduzione dell’inibizione inflitta al citato DOLENTE in primo grado. La versione dell’episodio fornita dalla reclamante è in netto contrasto con il contenuto degli atti ufficiali – fonte primaria di prova – in cui si legge che il DOLENTE, protestando minacciosamente per la durata del recupero concesso, correva verso l’arbitro e lo colpiva in corsa con un braccio ad uno zigomo causandogli momentaneo dolore. Peraltro, a fronte delle modeste conseguenze subite dall’Arbitro, il gesto del citato massaggiatore, ancorché inaccettabile, offre i margini per un lieve ridimensionamento. Tanto premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del massaggiatore DOLENTE Enrico al 30/09/2017. La tassa reclamo va restituita.
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