• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°432 del 24/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GUGLIARA VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANNI NUOVO CIAMPINO C/5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 3, COMMA 1 E DELL’ART 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 39, COMMA 1 DELLE NOIF, DEL CALCIATORE RISITA TOMMASO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 39, COMMA 1 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANNI NUOVI CIAMPINO C/5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°432 del 24/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GUGLIARA VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANNI NUOVO CIAMPINO C/5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 3, COMMA 1 E DELL’ART 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 39, COMMA 1 DELLE NOIF, DEL CALCIATORE RISITA TOMMASO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 39, COMMA 1 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANNI NUOVI CIAMPINO C/5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Il presidente della società ANNI NUOVO CIAMPINO C/5 sig. GUGLIARA Vincenzo inoltrava per il calciatore RISITA Tommaso la richiesta di tesseramento, che dagli accertamenti esperiti dagli uffici competenti risultava sottoscritta con firma apocrifa. La Procura Federale veniva investita del problema e, dalle indagini compiute, ha rilevato che i fatti sopra riportati hanno evidenziato comportamenti dei soggetti indicati in epigrafe in violazione delle normative federali, in quanto il calciatore RISITA, non avendo mai sottoscritto alcun tesseramento, partecipava illegittimamente alle gare del 26 ottobre 2014, 2 e 9 novembre 2014. Alla luce di quanto sopra la Procura riteneva di deferire al Tribunale Federale Territoriale del Lazio il presidente GUGLIARA Vincenzo, il calciatore RISITA Tommaso e la società ANNI NUOVO CIAMPINO C/5, in quanto responsabili delle violazioni delle norme regolamentari dettagliatamente indicate in oggetto. I legali della Società ANNI NUOVI CIAMPINO C/5, nella memoria difensiva hanno dedotto in primo luogo la difficoltà di seguire analiticamente i tesseramenti di tutti i calciatori stante il numero elevato di tutti gli atleti ed hanno evidenziato altresì la circostanza che il calciatore RISITA in effetti ha disputato alcune gare pur essendo a conoscenza di non aver sottoscritto la regolare richiesta di tesseramento. Alla riunione indetta per il giorno 23/06/2016 presso il Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv.to Giuseppe Patassini, mentre per i deferiti è presente il calciatore RISITA Tommaso. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento chiedendo per il sig. GUGLIARA Vincenzo mesi 6 di inibizione, per il calciatore RISITA Tommaso n°6 giornate di squalifica e per la Società ANNI NUOVI CIAMPINO C/5 l’ammenda di € 900,00. Il calciatore RISITA Tommaso produce nota difensiva con cui, pur riconoscendosi responsabile della violazione, ribadisce la sua buona fede alla luce delle assicurazioni fornitegli dai dirigenti e dal tecnico della Società ANNI NUOVI CIAMPINO C/5. Il calciatore precisa inoltre di aver disputato soltanto due gare e non già tre come erroneamente indicata nell’atto di deferimento della Procura Federale. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenute parzialmente assumibili le considerazioni svolte a propria difesa dal calciatore RISITA Tommaso e, considerate altresì del tutto infondate in fatto ed in diritto le argomentazioni dedotte dalla Società ANNI NUOVI CIAMPINO C/5 e di cui alla memoria difensiva prodotta dai legali della stessa DELIBERA Di ritenere responsabili i deferiti delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, infliggendo al calciatore RISITA Tommaso la squalifica di n° 4 gare, al Presidente GUGLIARA Vincenzo l’inibizione di mesi 6 e comminando alla Società ANNI NUOVI CIAMPINO C/5 l’ammenda di € 900,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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Comunicato Ufficiale N°432 del 24/06/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GUGLIARA VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANNI NUOVO CIAMPINO C/5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 3, COMMA 1 E DELL’ART 10, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 39, COMMA 1 DELLE NOIF, DEL CALCIATORE RISITA TOMMASO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 39, COMMA 1 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANNI NUOVI CIAMPINO C/5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.."