381 COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 101/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE COSTANZO (Presidente della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970); U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 101/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE COSTANZO (Presidente della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970); U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11621/81 pf15-16/SS/pp del 22 aprile 2016, il sig. Giuseppe Costanzo, quale Presidente della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara Aciplatani Calcio 1970/Città di Santa Venerina del 28/03/2015, inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giuseppe Pistarà, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l’U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Costanzo; Ammenda di € 300,00 a carico della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della sopra indicata gara del Campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, nella distinta di gara sottoscritta dal sig. Giuseppe Costanzo è stato indicato, sia pure quale collaboratore, il nominativo del sig. Giuseppe Pistarà (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 114.401) senza che lo stesso fosse tesserato per la Società deferita, né che fosse indicato in distinta, quale allenatore, un tecnico abilitato del Settore Tecnico e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Costanzo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Costanzo; Ammenda di € 150,00 a carico della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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