COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 16/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 28.04.2016 a carico di : PURICA Iordache Marian, calciatore della US RIVANAZZANESE per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per avere proferito una frase minacciosa nei confronti dell’arbitro al termine della gara CASEI / CASTELNOVETTO del 18.10.2015; US RIVANAZZANESE, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2 CGS in relazione al comportamento tenuto dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 16/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 28.04.2016 a carico di : PURICA Iordache Marian, calciatore della US RIVANAZZANESE per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per avere proferito una frase minacciosa nei confronti dell'arbitro al termine della gara CASEI / CASTELNOVETTO del 18.10.2015; US RIVANAZZANESE, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2 CGS in relazione al comportamento tenuto dal proprio tesserato. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il calciatore deferito non è comparso all’udienza fissata per il giorno 9.06.2016, nonostante regolare convocazione, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di PURICA Iordache Marian a quattro giornate di squalifica e della US RIVANAZZANESE alla sanzione dell'ammenda di Euro 200,00, preso atto che la US RIVANZAZZANESE ha ammesso il fatto commesso dal calciatore, dichiarandosi totalmente estranea allo stesso. Osserva Dalle indagini delle procura federale e dai documenti versati in atti, risulta provato il comportamento di cui al deferimento, nonché la violazione delle disposizioni indicate in epigrafe. Alla luce della gravità dei comportamenti posti in essere dai deferiti, meritano di essere accolte le richieste della procura federale nei confronti del calciatore, mentre quelle nei confronti della società devono essere mitigate in relazione alla categoria di appartenenza. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a PURICA Iordache Marian quattro giornate di squalifica ed alla US RIVANAZZANESE l'ammenda di Euro 150,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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