COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VIS NOVA GIUSSANO Camp. Promozione Play out Gara del 15/05/2016 tra Lissone / Vis Nova Giussano C.U. n. 74 del CRL datato 19/05/2016 Reclamo in proprio del sig. SCAVO GIUSEPPE Camp. Promozione Play out Gara del 15/05/2016 tra Lissone / Vis Nova Giussano C.U. n. 74 del CRL datato 19/05/2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°80 del 16/06/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società VIS NOVA GIUSSANO Camp. Promozione Play out Gara del 15/05/2016 tra Lissone / Vis Nova Giussano C.U. n. 74 del CRL datato 19/05/2016 Reclamo in proprio del sig. SCAVO GIUSEPPE Camp. Promozione Play out Gara del 15/05/2016 tra Lissone / Vis Nova Giussano C.U. n. 74 del CRL datato 19/05/2016 La Società VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 16.05.2018 al sig. SCAVO Giuseppe, la squalifica per due giornate a carico del giocatore SERIO Davide, l'ammenda di € 300,00, nonché l'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi del CU della FIGC n. 104/2015. Con un diverso ricorso, il giocatore SCAVO GIUSEPPE ha proposto reclamo, in proprio, avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 16.05.2018, lamentando di non aver mantenuto un comportamento violento nei confronti dell'assistente di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, verificata la regolarità nella proposizione dei reclami, rilevata la connessione e l'opportunità, ne dispone la riunione. La società Lissone depositava proprie controdeduzioni, chiedendo se del caso di sentire il sig. Sala Graziano. All'audizione del 26 maggio 2016, la difesa della società VIS NOVA GIUSSANO chiedeva, anch'essa, alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale di sentire il sig. Sala Graziano. L'assistente dell'arbitro, sentito a chiarimenti, confermava quanto riportato nel referto arbitrale. Convocato per essere sentito in data odierna, il sig. Sala Graziano, dichiarava che il sig. SCAVO Giuseppe dava una spinta all'assistente, appoggiando entrambe le mani al petto del medesimo, il quale andava contro la rete di recinzione, posta alle sue spalle ad una distanza di circa un metro. L'atteggiamento posto in essere dal sig. SCAVO Giuseppe, così come emerso nel corso dell'istruttoria, risulta connotato da aggressività e violenza, nei confronti dell'assistente e pertanto, come tale, da sanzionare. Alla luce tuttavia dei criteri adottati da questa Corte, si ritiene ammissibile una mitigazione della sanzione comminata. Quanto al reclamo proposto avverso la squalifica per due giornate a carico del giocatore SERIO Davide, lo stesso è da dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 CGS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso proposto RIDUCE la squalifica comminata al sig. SCAVO Giuseppe fino al 28 febbraio 2017, fermo il resto. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso la squalifica per due giornate a carico del giocatore SERIO Davide. Dispone l'accredito della tassa reclamo ad entrambi i reclamanti.
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