COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 18 marzov 2016 Prot. N. 9790/529 a carico di : FRANCO SPIRITO, all’epoca dei fatti Presidente della UC Marnate Nizzolina ROTUNDO LUCA, all’epoca dei fatti Dirigente Generale della UC Marnate Nizzolina ATTILIANO PRESSI all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della ASD Solbiasommese Calcio; A.S.D. SARONNO ROBUR MARNATE già UC Marnate Nizzolina ASD FBC SARONNO 1910 già ASD Solbiasommese Calcio;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 18 marzov 2016 Prot. N. 9790/529 a carico di : FRANCO SPIRITO, all'epoca dei fatti Presidente della UC Marnate Nizzolina ROTUNDO LUCA, all'epoca dei fatti Dirigente Generale della UC Marnate Nizzolina ATTILIANO PRESSI all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della ASD Solbiasommese Calcio; A.S.D. SARONNO ROBUR MARNATE già UC Marnate Nizzolina ASD FBC SARONNO 1910 già ASD Solbiasommese Calcio; Il Tribunale Sportivo Federale Territoriale esperiti gli incombenti di rito, sentito il sig. Attiliano Pressi, la A.S.D. SARONNO ROBUR MARNATE già UC Marnate Nizzolina e la ASD FBC SARONNO 1910 già ASD Solbiasommese Calcio, Presidente della A.S.D., nonché il sig. Balconi Orlando, Presidente all'epoca dei fatti della società ASD FBC Saronno, in contraddittorio con il Rappresentante della Procura. Nessuno compariva per il sig. Spirito Franco e per il sig. Luca Rotundo. Preso atto che all'udienza del 9 giugno 2016: il sig. Balconi ed il sig. Attiliano Pressi dichiaravano di essere totalmente estranei ai fatti contestati ; il sig. Forziati Michele, per la ASD FBC Saronno dichiarava di essere subentrato nella gestione della società successivamente ai fatti in contestazione, in seguito alla fusione e di non sapere nulla in merito alla questione di cui al deferimento; il sig. Bene Piero, per la A.S.D. SARONNO ROBUR MARNATE, assistito dall'avv. Vanzulli Davide, dichiarava che la fusione tra la Marnate Nizzolina e la Saronno Robur è avvenuta nel giugno 2015 e che solo successivamente il sig. Bene Piero è divenuto Presidente della associazione sportiva e che pertanto non poteva relazionare nulla in merito alle contestazioni. Dichiarava inoltre che non aveva ricevuto l'atto di deferimento. Il Rappresentante della Procura chiedeva pertanto di comminare le seguenti sanzioni per il sig. Franco Spirito mesi 6 di inibizione; per il sig. Luca Rotundo mesi 6 di inibizione; per il sig. Attiliano Pressi mesi 6 di inibizione; per la società ASD FBC Saronno 1910 euro 1.000 di ammenda Tutti i deferiti chiedevano tutti di essere assolti per non aver commesso il fatto e comunque perché il fatto non costituisce violazioni di norme. Il Tribunale Sportivo Federale Territoriale, preso atto che la Procura Federale non ha fornito la prova dell'invio dell'atto di deferimento alla A.S.D. SARONNO ROBUR MARNATE, concedeva alla stessa un termine a difesa fino al 16 giugno 2016. All'udienza del 16 giugno 2016 sono presenti il sig. Bene Piero Presidente della A.S.D. SARONNO ROBUR MARNATE e l'avv. Vanzulli Davide, i quali vengono sentiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura. Preso atto che il rappresentante della Procura ed il deferito hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini ASD SARONNO ROBUR MARNATE ammenda di euro 300,00. Il Tribunale Sportivo Federale Territoriale, OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Risulta infatti che il sig. Corcione Nicola, padre del giocatore Corcione Nicola ha effettivamente versato la somma di € 1.500 a mezzo assegno bancario in favore del sig. Franco Spirito, presidente della Marnate Nizzolina, e che la Solbiasommese ha effettivamente incassato, a mezzo del proprio dirigente Attiliano Pressi, la somma di € 1.000 a mezzo assegno bancario ed € 500,00 in contanti, per tale ragione non può quindi trovare applicazione il proscioglimento. COMMINA al sig. Franco Spirito mesi 6 di inibizione al sig. Luca Rotundo mesi 6 di inibizione; al sig. Attiliano Pressi mesi 4 di inibizione; alla società ASD FBC Saronno 1910 euro 400,00 di ammenda. Visto l'art. 23 CGS APPLICA alla ASD SARONNO ROBUR MARNATE ammenda di euro 300,00
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