COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 24.05.2016 a carico di : D’ONOFRIO Mirko per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 22, comma 2, NOIF per aver disputato la gara GS Vedano-ASD Basiano Masate del 20.3.2016 (Campionato I categoria) in posizione irregolare; COLASANTE Pierluigi, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 22, comma 2, NOIF per aver sottoscritto la distinta della gara sopra riportata come dirigente accompagnatore; ASD BASIANO MASATE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti ascritti ai propri tesserati;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 24.05.2016 a carico di : D'ONOFRIO Mirko per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 22, comma 2, NOIF per aver disputato la gara GS Vedano-ASD Basiano Masate del 20.3.2016 (Campionato I categoria) in posizione irregolare; COLASANTE Pierluigi, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 22, comma 2, NOIF per aver sottoscritto la distinta della gara sopra riportata come dirigente accompagnatore; ASD BASIANO MASATE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti ascritti ai propri tesserati; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza fissata per il giorno 16.06.2016, il Rappresentante della Procura ha chiesto il proscioglimento dei deferiti in quanto nelle more era emersa la regolarità della posizione del sig. D'Onofrio, come da documentazione agli atti e che i deferiti D'Onofrio e Colasante hanno chiesto di essere assolti e che nessuno era comparso per la società deferita; rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la trasmissione degli atti rilevando fatti oggetto ipotesi sanzionatorie; Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il d'Onofrio era in posizione regolare e che pertanto i deferiti meritano di essere prosciolti. Si ritiene inoltre opportuno rimettere gli atti alla procura federale, come richiesto, per quanto di sua competenza. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, assolve a D'ONOFRIO Mirko, COLASANTE Pierluigi ed ASD BASIANO MASATE, mandando gli atti alla procura federale per compiere ogni accertamento ed i conseguenti atti di sua competenza. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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