COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Delibera del Tribunale Federale Territoriale Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Reclamo in proprio D’ONOFRIO MIRKO – Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 10/04/2016 tra Pro Novate / ASD Basiano Masate Sporting C.U. n. 61 del CRL datato 14.04.2016 Il sig. D’ONOFRIO MIRKO, tesserato per la ASD BASIANO MASATE SPORTING ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che gli ha comminato la squalifica sino al 12.5.2016, lamentando che la sottoscrizione apposta in calce al modulo di tesseramento quale collaboratore della AC CINISELLESE ASD non era sua e pertanto si trovava in posizione regolare.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Delibera del Tribunale Federale Territoriale Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Reclamo in proprio D'ONOFRIO MIRKO – Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 10/04/2016 tra Pro Novate / ASD Basiano Masate Sporting C.U. n. 61 del CRL datato 14.04.2016 Il sig. D'ONOFRIO MIRKO, tesserato per la ASD BASIANO MASATE SPORTING ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che gli ha comminato la squalifica sino al 12.5.2016, lamentando che la sottoscrizione apposta in calce al modulo di tesseramento quale collaboratore della AC CINISELLESE ASD non era sua e pertanto si trovava in posizione regolare. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentito il reclamante, rilevato che con relazione datata 6 giugno 2016 la Procura Federale ha accertato che la sottoscrizione apposta in calce al modulo di tesseramento quale collaboratore della AC CINISELLESE ASD non era attribuibile al sig. D'ONOFRIO, ritenuto che il D'ONOFRIO aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, ACCOGLIE il reclamo proposto in proprio dal sig. D'ONOFRIO Mirko ed annulla la squalifica comminata allo stesso dal GS e dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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