COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 Del 09 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. SIGG.RI ASTORRI GIUSEPPE E ASTORRI BRUNO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 73 (SQUALIFICA CALCIATORE 31.12.2019 E INIBIZIONE DIRIGENTE 31.08.2016) (GARA EMMEGROSS FUTSAL CB – SANTA CROCE DEL SANNIO DEL 13.02.2016 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 Del 09 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. SIGG.RI ASTORRI GIUSEPPE E ASTORRI BRUNO - AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 73 (SQUALIFICA CALCIATORE 31.12.2019 E INIBIZIONE DIRIGENTE 31.08.2016) (GARA EMMEGROSS FUTSAL CB - SANTA CROCE DEL SANNIO DEL 13.02.2016 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C1 – 5^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, in riferimento al ricorso presentato da Astorri Giuseppe ed Astorri Bruno, avverso le sanzioni inflitte loro dal G.S. e pubblicate sul C.U. n. 73 del 18 febbraio 2016, osserva quanto segue: - in data 1° marzo 2016, dopo aver sentito i ricorrenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 77 del 3 marzo 2016, si richiedeva alla Procura Federale di accertare l’esatta dinamica dei fatti verificatisi al termine della gara di Calcio a 5 disputata il giorno 13 febbraio 2016, Emmegross Futsal CB – Santa Croce del Sannio, sospendendo la esecutività della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Astorri Bruno e riservandosi la decisione all’esito delle risultanze dei richiesti accertamenti; - la Procura Federale, in data 11 maggio 2016, trasmetteva a questa Corte Sportiva la relazione del Collaboratore dell’Ufficio delegato agli accertamenti dalla quale si rileva che l’attività istruttoria è stata precipuamente incentrata sulla escussione dei soggetti in grado di poter testimoniare le circostanze di tempo e di luogo in ordine a quanto si era verificato al termine della gara sopra indicata; - da tale relazione si ricava che le fonti di prova documentali esistenti agli atti del procedimento e quelle testimoniali, ricavate attraverso la minuziosa escussione delle persone informate a vario titolo sui fatti, a differenza di quanto sostenuto dei ricorrenti, provano che l’arbitro n. 2, sig. Luciano Tammaro, al termine della gara veniva dapprima colpito con uno schiaffo dal sig. Astorri Giuseppe, Presidente della società Emmegross e, successivamente, preso con entrambe le mani per il collo dal sig. Astorri Bruno, calciatore della medesima società, che lo faceva indietreggiare fino a fargli sbattere la testa vicino alla porta di ingresso dello spogliatoio. Le risultanze degli atti ufficiali, a firma di entrambi gli arbitri, e l’esito della istruttoria posta in essere dalla Procura Federale, dimostrano che non sussiste alcun elemento che possa mettere in dubbio il verificarsi degli accadimenti e le modalità della condotta posta in essere. Ciò porta questa Corte Sportiva ad entrare nel merito della questione al solo fine di valutare se le sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue in considerazione della possibile ricostruzione degli eventi. Occorre, innanzitutto, prendere atto che i due episodi di condotta violenta, benché separati, sono collegati o meglio, il secondo, quello messo in atto da Astorri Bruno, è conseguenza del primo, quello posto in essere da Astorri Giuseppe: Astorri Giuseppe, Presidente della società Emmegross Futsal CB, a fine gara, benché non in distinta, entrava negli spogliatoi e dopo aver protestato nei confronti dei due arbitri, proferendo anche insulti nei loro confronti, colpiva l’arbitro n. 2 con uno schiaffo alla testa e si girava per andarsene. L’arbitro colpito gli si rivolgeva per chiedere spiegazioni al gesto proprio mentre sopraggiungeva Astorri Bruno, calciatore e figlio dell’Astorri Giuseppe, che, vedendo l’atteggiamento dell’arbitro verso il padre credendolo in pericolo, interveniva verso l’arbitro tenendo la condotta violenta sopra riportata. Tale ricostruzione è confortata proprio dai rapporti a firma dei due arbitri: l’arbitro aggredito, infatti, scrive: “Improvvisamente, l’Astorri, che nel frattempo si era posizionato alla mia sinistra, proprio davanti la porta dello spogliatoio, con la mano destra mi tirava volontariamente un forte schiaffo colpendomi all’altezza della testa, procurandomi un forte dolore. Subito dopo mi rivolgevo all’Astorri Pino per chiedere spiegazioni in merito al deplorevole fatto, ma immediatamente sopraggiungeva il figlio Bruno, con indosso ancora la divisa bianca di gioco recante il numero 12, il quale mi afferrava volontariamente e con entrambe le mani il collo ….” La percezione del pericolo per il padre, pur se solo putativo, risulta provato dalle parole dette dall’Astorri Bruno al momento del fatto; entrambi gli arbitri riportano sui loro rapporti le frasi pronunciate da costui appena prima che ponesse in essere la condotta violenta verso l’arbitro 2: “ Lascia stare mio padre. Non lo devi toccare.” Ciò porta a riconoscere una valida attenuante al gesto messo in atto dall’Astorri Bruno che, pur se deprecabile e censurabile, deve essere sanzionato in modo meno afflittivo, anche in considerazione di altri fattori che sono stati puntualmente riportati nella decisione di questa Corte Sportiva pubblicata sul C.U. n. 77 del 3 marzo 2016. Va, al contrario, sanzionato in modo più grave il comportamento dell’Astorri Giuseppe che, con il suo gesto, ha scatenato i successivi eventi: considerando la sua qualità di Presidente e di padre del calciatore Astorri Bruno, va applicata a suo carico, in aggiunta alla sanzione della inibizione fino al 31 agosto 2016, l’ammenda con diffida, prevista dall’art. 19, comma 1, lettera d) del C.G.S., in applicazione del disposto degli artt. 16, comma 2, e del suddetto art. 19, comma 6, seconda parte, del C.G.S. Ultima considerazione da fare, a conferma della riduzione della squalifica al calciatore Astorri Bruno ed all’aumento della inibizione del presidente Astorri Giuseppe, riguarda le risultanze dei due referti medici allegati agli atti ufficiali che attestano le lesioni subite dall’arbitro 2: in entrambe le diagnosi risultano lesioni che non possono farsi risalire, esclusivamente, alla stretta al collo operata dal calciatore, ma che sono conseguenza anche, se non solo, del forte schiaffo alla testa inferto dall’Astorri Giuseppe. Al presente provvedimento va aggiunta, infine, la specificazione inserita nell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S., riferita alla applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello conferma la sanzione della inibizione fino al 31 agosto 2016 a carico di Astorri Giuseppe ed infligge al medesimo, tenuto conto della sua qualità di Presidente della società Emmegross Futsal CB, in aggiunta, la ulteriore sanzione della ammenda di euro 100,00 con diffida; riduce la squalifica del calciatore Astorri Bruno a tutto il 15 maggio 2017. Specifica che le suddette sanzioni vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società Emmegross Futsal CB deliberate dal consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata da Astorri Giuseppe e restituirsi la tassa reclamo già versata da Astorri Bruno.
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