COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 03/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società ASD CHISONE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 della Delegazione Provinciale di Pinerolo del 28.4.2016 in riferimento alla gara CARIGNANO – ASD CHISONE CALCIO del 23.4.2016 valida per il Campionato Esordienti I anno – Fase Primaverile

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 03/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società ASD CHISONE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 della Delegazione Provinciale di Pinerolo del 28.4.2016 in riferimento alla gara CARIGNANO – ASD CHISONE CALCIO del 23.4.2016 valida per il Campionato Esordienti I anno – Fase Primaverile La società CHISONE reclama avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore XOXHA LULZIM sino al 31.1.2017. Il ricorso merita accoglimento. IL G.S. è stato infatti tratto in inganno dal “referto gara” inviato dalla società ospitante in ossequio al C.U. n.1 in data 1.7.2015 per l'attività di base. In esso infatti sono riportate alcune osservazioni delle due società relative al comportamento dei loro tesserati DI MONDA (CARIGNANO) e XOXHA (CHISONE) che ha portato il G.S. ad infliggere ad entrambi la medesima squalifica per le identiche ragioni (v. motivazioni riportate nel comunicato n.40 citato in epigrafe). Ad onor del vero, però, la copia del “referto gara” allegata al ricorso del CHISONE che, per il tramite della propria dirigente, Salvatrice SCARANTINO, ne aveva estratto copia al termine della gara dopo averlo sottoscritto come da regolamento, riportava unicamente le osservazioni della predetta, e non anche quelle della società CARIGNANO, all'evidenza aggiunte successivamente ed all'insaputa della società avversaria. Si è reso così necessario convocare entrambe le società per comprendere le ragioni di tale evidente difformità Compariva unicamente la società CHISONE che confermava di non aver mai visto le osservazioni della consorella e che le medesime non c'erano al momento in cui il “referto gara” veniva sottoscritto all'esito della gara con la nota aggiuntiva di cui sopra (e contestandone integralmente il contenuto). Accertata, quindi, la difformità dei due referti (per cui si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinchè accerti la eventuale rilevanza disciplinare della condotta della società CARIGNANO al momento dell'inserimento nel referto gara di osservazioni successive alla sottoscrizione della società CHISONE ed all'insaputa di questa) e rilevato che, in ogni caso, le osservazioni “postume” della società CARIGNANO non contestano quanto osservato dalla SCARANTINO con riferimento al reale responsabile dei fatti (il DI MONDA) ed alla reale vittima (XOXHA), ma tendono a dare una giustificazione del comportamento del proprio tesserato sulla base di circostanze rimaste indimostrate, non si può non concludere per la fondatezza del reclamo del CHISONE e per l'effetto annullare la squalifica inflitta a XOXHA LULZIM. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo, annullando la squalifica inflitta a XOXHA LULZIM. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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