COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 CSAT 38 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 203/A A.S.D. SCIROCCO STROMBOLI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, punti 1 di penalizzazione ed € 150,00 di ammenda – Campionato 3^ Cat. Girone “A”, gara PGS Luce/Stromboli Scirocco del 24/04/2016 – C.U. n. 89 Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 CSAT 38 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 203/A A.S.D. SCIROCCO STROMBOLI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, punti 1 di penalizzazione ed € 150,00 di ammenda - Campionato 3^ Cat. Girone “A”, gara PGS Luce/Stromboli Scirocco del 24/04/2016 - C.U. n. 89 Delegazione Provinciale di Messina. Con tempestivo e regolare gravame l’A.S.D. Scirocco Stromboli, in persona del suo Presidente, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi, che non ha potuto raggiungere il campo di gioco in quanto l’aliscafo partito alle 7,10 da Stromboli, con destinazione finale Milazzo, sarebbe stato l’ultimo ad effettuare tale tratta stante il repentino peggioramento delle condizioni meteo marine che avrebbero impedito, ad essa appellante, di rientrare a Stromboli se non dopo due giorni. Il tutto come da attestazione rilasciata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari oltre che dall’attestazione rilasciata dal Comandante della Stazione CC di Stromboli, il quale certifica che l’aliscafo in partenza il giorno 24/04/2016 alle ore 14,30 da Lipari per Stromboli non ha fatto scalo nella predetta isola. Sostiene ancora la reclamante che il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina ha disatteso la decisione di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale emessa a seguito di un precedente appello, venendo così a ledere il proprio diritto di difesa sancito dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Infine la reclamante rileva che vi sono stati svariati precedenti provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale che in casi analoghi ha disposto ex officio la ripetizione della gara. In ragione di quanto sopra l’A.S.D. Scirocco Stromboli chiede che questa Corte annulli la decisione impugnata disponendo, di conseguenza, la ripetizione della gara. Nulla è pervenuto nei termini dalla Società PGS Luce. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in relazione a quanto evidenziato dalla reclamante ed esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che in effetti il Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Sportiva di Messina in numerosi e svariati casi, in palese violazione della normativa vigente, ha disposto la ripetizione della gara pur mancando la proposizione di un regolare reclamo da parte delle società che chiedevano il riconoscimento della causa di forza maggiore, così ingenerando nelle stesse una errata rappresentazione in ordine al procedimento da seguire. Sul punto giova ricordare che l’art. 55 delle NOIF, al comma 3, in maniera chiara e senza che possa esservi dubbio alcuno sulla sua interpretazione, stabilisce che il procedimento per il riconoscimento della causa di forza maggiore è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Ciò comporta che ai sensi dell’art. 29 commi 3 e 4 e 46 del C.G.S. la società che intende fare valere una causa di forza maggiore in ordine alla sua mancata presentazione per la disputa di una gara deve, obbligatoriamente, proporre reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce, mentre le motivazioni devono essere inviate entro e non oltre il settimo giorno dalla disputa della gara, salvo che non sia disposto, con provvedimento del Presidente Federale, l’abbreviazione dei termini; le motivazioni in ogni caso contestualmente devono essere notificate anche alla consorella. Diversamente al Giudice Sportivo Territoriale è assolutamente precluso l’esame ex officio circa l’esistenza di una causa di forza maggiore dovendosi basare la sua decisione, di contro, solo sugli atti ufficiali di gara e cioè sul referto redatto dall’arbitro designato. Con la conseguenza che una volta che quest’ultimo abbia attestato che trascorso il tempo di attesa previsto una delle due squadre non si è presentata, il Giudice Sportivo dovrà limitarsi ad applicare le sanzioni previste dall’art. 53 delle N.O.I.F. La reclamante rileva ancora che il Giudice Sportivo Territoriale ha ancora una volta violato le norme procedurali avendo disatteso il “dictum” di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale con conseguente violazione del proprio diritto di difesa. Ed invero questa Corte Sportiva di Appello Territoriale con la decisione assunta in data 24/05/2016 (pubblicata sul CU n. 399/37CSAT) aveva rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, in violazione del comma 8 bis dell’art. 29 del C.G.S., non aveva indicato alle parti la data in cui avrebbe assunto la decisione avvisando, conseguentemente, gli interessati che potevano fare pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione. Di contro, il predetto Giudice Sportivo Territoriale, nell’assumere la decisione oggi impugnata, non solo non si è conformato alla decisione di un Organo di Giustizia a lui superiore, ma ha continuato ad errare quando sostiene che il disposto del comma 8 bis dell’art. 29 del C.G.S. non troverebbe applicazione al caso in esame. Infatti con la decisione pubblicata sul C.U. n. 85 del 13/05/2016 della Delegazione Provinciale di Messina il G.S.T., nella parte motiva, fa specifico riferimento alla nota inviata dalla società Stromboli Scirocco in data 24/04/2016 nota questa che doveva, pertanto, intendersi quanto meno quale preannuncio di reclamo. Giova ricordare che il preannuncio di reclamo determina sempre e comunque la pendenza del giudizio (tant’è che i reclami, ai sensi del comma 8 dell’art. 33 C.G.S., anche se solo preannunciati sono gravati della relativa tassa) ragion per cui sarebbe stato obbligo del G.S.T. fissare la data in cui avrebbe assunto la relativa decisione comunicandola a tutte le parti interessate e solo dopo avere accertato che nei termini non erano state inviate le motivazioni, dichiarare inammissibile il ricorso (cosa fatta con tardiva resipiscenza) essendogli, come già detto poco avanti, precluso non solo ogni accertamento ma anche e soprattutto ogni e qualsiasi valutazione di merito. Pertanto una volta acclarato che l’odierna reclamante non ha fatto pervenire nei termini le motivazioni del proprio reclamo di primo grado, con conseguente inammissibilità dello stesso, l’odierno gravame deve parimenti essere dichiarato inammissibile, poiché in secondo grado non possono essere sanate le irregolarità procedurali che hanno determinato l’inammissibilità del reclamo in primo grado, con conseguente preclusione di ogni valutazione di merito (ex art. 36 comma 7 del C.G.S.). P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame, con conseguente addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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