COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 CSAT 38 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 204/A A.S.D. REAL SUTTANO Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – Torneo delle Madonie Gara: Mufara Polizzi/Real Suttano del 28/05/2016 – C.U. n.85 del 01/06/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 408 CSAT 38 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 204/A A.S.D. REAL SUTTANO Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Torneo delle Madonie Gara: Mufara Polizzi/Real Suttano del 28/05/2016 - C.U. n.85 del 01/06/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Real Suttano, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che non sarebbe stata commessa alcuna violazione in ordine al numero dei calciatori fuori quota da impiegare nel corso di una gara in quanto il calciatore sostituito non era, così come indicato dal direttore di gara, il n. 16 (che non esiste in distinta) né tanto meno il n. 14 ma bensì il n. 10 da individuarsi nel calciatore sig. Federico Gallina nato il 09.09.1995. Nulla è pervenuto da parte della Società Mufara Polizzi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara e acquisto specifico supplemento referto da parte dell’arbitro rileva che al 30’ del 2° tempo la reclamante, a dispetto di quanto sostenuto nel gravame, ha sostituito il n. 14 sig. Gianmarco S. Puleo (06/05/1997) con il n. 19 sig. Davide Salerno (20/06/1994), con la conseguenza che la stessa a decorrere da tale momento, in violazione del regolamento del Torneo, che prevede un massimo di due calciatori nati nel 1994-1995, ne aveva in campo ben tre. In ragione di quanto sopra il gravame non può essere accolto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=
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