COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 527/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GABRIELE FESTONE (Presidente all’epoca dei fatti); A.S.D. GEAR SPORT Calciatori sigg. Filippo Azzolina, Andrea Berretta, Andrea Paolo Savoca, Mattia Pio Zingale e Filippo La Mattina (tesserati per la A.S.D. Gear Sport all’epoca dei fatti). Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di C5 serie C2. Con nota dell’11 aprile 2016 prot. 10958/454 pf 15-16 MS/us,

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 409 TFT 40 DEL 07 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 527/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GABRIELE FESTONE (Presidente all’epoca dei fatti); A.S.D. GEAR SPORT Calciatori sigg. Filippo Azzolina, Andrea Berretta, Andrea Paolo Savoca, Mattia Pio Zingale e Filippo La Mattina (tesserati per la A.S.D. Gear Sport all’epoca dei fatti). Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di C5 serie C2. Con nota dell’11 aprile 2016 prot. 10958/454 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito l’indicata Società, il Suo Presidente sig. Gabriele Festone e i citati calciatori, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva, sia pure dal 01/07/2014 fino al 04/01/2015, data di nuova acquisizione dei certificati medici richiesti. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Gear Sport, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e calciatori. Le parti deferite si sono presentate, personalmente o per delega, all’udienza dibattimentale del 24/05/2016, chiedendo rinvio per la ricerca e la produzione dei certificati medici relativi ai periodi mancanti. Successivamente la Società deferita ha fatto pervenire i certificati medici attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica dei predetti calciatori deferiti, con decorrenza dal 01/07/2014 al 30/06/2015. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, preso atto, si è rimessa alle decisioni di questo Tribunale Federale Territoriale, il quale, rilevato che i calciatori deferiti avevano preventivamente acquisito i certificati medici attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica, anche per i periodi indicati in deferimento dalla Procura Federale, P.Q.M. dispone prosciogliersi tutte le parti deferite. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale.
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