COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 41 DEL 14 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 92/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO SERRA (dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Assoporto C5); A.S.D. ASSOPORTO C5. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di C1 Calcio a 5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 41 DEL 14 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 92/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO SERRA (dirigente accompagnatore ufficiale A.S.D. Assoporto C5); A.S.D. ASSOPORTO C5. Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di C1 Calcio a 5 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11480/173 pf15-16 SS/pp del 20 aprile 2016, il sig. Carmelo Serra, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Assoporto C5, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Mascalucia/Assoporto C5 del 28/02/2015, Assoporto C5/Real Parco del 07/03/2015 e Villa Passanisi/Assoporto del 14/03/2015 inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Sebastiano Ranno, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Assoporto C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazioni ascritte al proprio Dirigente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Carmelo Serra; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Assoporto C5. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato di C1 Calcio a 5 disputate dalla A.S.D. Assoporto nelle date sopra indicate, rispettivamente contro Mascalucia, Real Parco e Villa Passanisi, nelle distinte di gara è stato indicato dal sig. Carmelo Serra, quale allenatore, il nominativo del sig. Sebastiano Ranno (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 46479), non regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Carmelo Serra; Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Assoporto C5. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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