COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 41 DEL 14 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 95/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE ANFUSO (Presidente A.S.D. Grammichele Calcio); A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 41 DEL 14 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 95/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MICHELE ANFUSO (Presidente A.S.D. Grammichele Calcio); A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ Categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11517/84 pf15-16 SS/pp del 20 aprile 2016, il sig. Michele Anfuso, quale Presidente e Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Grammichele Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione delle gare Andrea Stimpfl/Grammichele Calcio del 09/03/2015, R. Catenanuova/Grammichele Calcio del 15/03/2015, Grammichele Calcio/Valguarnera del 22/03/2015 e Rapisarda/Grammichele Calcio del 29/03/2015 le distinte ufficiali, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Michele Santoro, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Grammichele Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Michele Anfuso; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Grammichele Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 4 gare del Campionato regionale di 2^ categoria sopra indicate, nelle distinte di gara ufficiali, il sig. Michele Anfuso, nella qualità di Presidente e Dirigente accompagnatore, ha indicato quale allenatore il nominativo del sig. Michele Santoro (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico cod. 86.162) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società A.S.D. Grammichele Calcio, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Michele Anfuso; Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Grammichele Calcio. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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