COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 88/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTO PATERNO’ (Dirigente della A.S.D. Citta’ Di Gangi); A.S.D. CITTA’ DI GANGI. Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 88/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTO PATERNO’ (Dirigente della A.S.D. Citta’ Di Gangi); A.S.D. CITTA’ DI GANGI. Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11096/59 pf15-16/SS/pp del 13 aprile 2016, il sig. Santo Paternò, quale Dirigente della A.S.D. Citta’ Di Gangi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Bompietro/Città di Gangi del 29/03/2015, Città di Gangi/Geraci del 21/03/2015 e Città di Gangi/Nebrodi Sant’Agata del 14/03/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Gabriele Scavuzzo, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l’A.S.D. Citta’ Di Gangi, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Con memorie difensive inoltrate nei modi e termini di rito il sig. Paternò ha chiesto l’archiviazione del procedimento, avendo posto in essere, a suo dire, un comportamento indotto da una comunicazione impartita dalla Società e di cui non avrebbe potuto conoscere la regolarità, mentre il Presidente della Società deferita ha anch’egli chiesto l’archiviazione del procedimento sostenendo di avere tempestivamente comunicato in data 27/02/2015 alla L.N.D. la variazione di organigramma con indicazione dell’allenatore iscritto all’Albo, nella convinzione che ciò fosse regolare, senza peraltro ricevere alcuna comunicazione di irregolarità della richiesta, inducendo così in errore il proprio dirigente. Le parti deferite si sono presentate all’udienza dibattimentale insistendo nelle rispettive difese. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Santo Paternò; Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Citta’ Di Gangi. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla A.S.D. Citta’ Di Gangi, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del sig. Gabriele Scavuzzo (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 125.732) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita. E’ vero infatti che il tesseramento del tecnico, seppure erroneamente comunicato dalla Società per variazione di organigramma, non ha assunto alcuna efficacia in quanto non richiesto e non validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l’effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Santo Paternò comunque omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, avuto riguardo alle considerazioni difensive espresse dalle parti deferite. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Giorni 15 di inibizione a carico del sig. Santo Paternò; Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Citta’ Di Gangi. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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