COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 96/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE IANNELLO (Presidente della Pol. D. Citta’ Di Sortino); POL. D. CITTA’ DI SORTINO. Campionato regionale C2 Calcio a 5 – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 96/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE IANNELLO (Presidente della Pol. D. Citta’ Di Sortino); POL. D. CITTA’ DI SORTINO. Campionato regionale C2 Calcio a 5 – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11388/171pf15-16/SS/pp del 19 aprile 2016, il sig. Giuseppe Iannello, quale Presidente della Pol. D. Citta’ Di Sortino, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Città di Sortino/Villasmundo del 14/02/2015, Città di Sortino/CS Kamarina del 28/02/2015 e Pro Melilli/Città di Sortino del 07/03/2016, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Fabio Seguenzia, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la Pol. D. Citta’ Di Sortino, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa e, sebbene regolarmente convocate, non si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Giuseppe Iannello; Ammenda di € 600,00 a carico della Pol. D. Citta’ Di Sortino. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di C2 calcio a 5, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla Pol. D. Citta’ Di Sortino, nelle distinte di gara il sig. Giuseppe Iannello ha indicato, quale allenatore, il nominativo del sig. Fabio Seguenzia (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 38.623) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Iannello omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Iannello; Ammenda di € 300,00 a carico della Pol. D. Citta’ Di Sortino. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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