COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 97/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROBERTO GRASSO (Presidente A.S.D. Mitico Bombana 2006); A.S.D. MITICO BOMBANA 2006. Campionato regionale di 3^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 97/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROBERTO GRASSO (Presidente A.S.D. Mitico Bombana 2006); A.S.D. MITICO BOMBANA 2006. Campionato regionale di 3^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11418/196 pf15-16/SS/pp del 19 aprile 2016, il sig. Roberto Grasso, quale Presidente della A.S.D. Mitico Bombana, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Cappuccini/Mitico Bombana 2006 del 01/02/2015 e Mitico Bombana 2006/Nesima 2000, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Carmelo Puglisi, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Mitico Bombana 2006, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. A mezzo memoria difensiva redatta dal proprio legale il sig. Grasso ha evidenziato come la fattispecie di che trattasi sia stata frutto di un mero errore, tenuto conto che il sig. Puglisi, già calciatore, veniva quindi tesserato quale allenatore ed utilizzato nell’assoluta convinzione della regolarità dello stesso. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Roberto Grasso; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Mitico Bombana 2006. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra inidicate gare del campionato provinciale di 3^ categoria, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla Società deferita, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Roberto Grasso è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Carmelo Puglisi (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 108.304), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Roberto Grasso omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Mitico Bombana 2006, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. E va comunque ricordato che il tesseramento del tecnico, seppure richiesto, assume efficacia ex nunc soltanto se validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l’effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati in dispositivo avuto riguardo alle considerazioni difensive espresse dai deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Roberto Grasso; Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Mitico Bombana 2006. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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