COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 99/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE LO MONACO (Presidente della A.S.D. Letojanni – ora A.S.D. Sporting Club Pasteria – all’epoca dei fatti); A.S.D. LETOJANNI (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria). Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 99/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE LO MONACO (Presidente della A.S.D. Letojanni – ora A.S.D. Sporting Club Pasteria – all’epoca dei fatti); A.S.D. LETOJANNI (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria). Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11602/71 pf15-16/SS/pp del 21 aprile 2016, il sig. Giuseppe Lo Monaco, quale Presidente della A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Letojanni/Sant’Alessio del 08/03/2015, Ghibellina/Letojanni del 14/03/2015 e Letojanni/Inter G.E. Calcio del 29/03/2016, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Alessio Camarda, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l’A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente, all’epoca dei fatti. Con memorie difensive inoltrate nei modi di rito il sig. Lo Monaco ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sostenendo, qui in sintesi, di avere ritenuto regolare la posizione del tecnico avendone indicato il nominativo dell’organigramma societario inserito nella piattaforma telematica L.N.D. ed avendo altresì inoltrato documentazione cartacea ai competenti uffici senza ricevere alcuna comunicazione di “posizione non regolare” del tecnico, escludendosi perciò “ogni tipo di malafede” nel comportamento assunto nella fattispecie. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lo Monaco; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria). Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria), nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del sig. Alessio Camarda (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 119.563) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita. E’ vero infatti che il tesseramento del tecnico, seppure annotato dalla Società deferita nel sistema informatico, non ha assunto alcuna efficacia in quanto non validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l’effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Lo Monaco omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, avuto riguardo alle considerazioni difensive espresse dalla Società deferita. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lo Monaco; Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Letojanni (Ora A.S.D. Sporting Club Pasteria). La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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