COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 100/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTI STURIALE (Socio – Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Sporting Club Messina); A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA. Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42 DEL 21 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 100/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTI STURIALE (Socio – Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Sporting Club Messina); A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA. Campionato regionale di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11610/72 pf15-16/SS/pp del 21 aprile 2016, il sig. Santi Sturiale, quale Dirigente accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Tiger Messina/Sporting Club Messina del 14/03/2015 e Sporting Club Messina/Villafranca del 22/03/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Nicola Alessi, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Sporting Club Messina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Santi Sturiale; Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Santi Sturiale è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Nicola Alessi (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 19.171), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Santi Sturiale omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società A.S.D. Sporting Club Messina, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Santi Sturiale; Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it