COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 104/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO SALEMI (Presidente della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI); A.S.D. ATLETICO RAFFADALI. Campionato di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 104/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO SALEMI (Presidente della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI); A.S.D. ATLETICO RAFFADALI. Campionato di 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11596/214 pf15-16 AA/mg del 21 aprile 2016, il sig. Angelo Salemi, quale Presidente della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Reg. L.N.D. Quanto sopra per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di campionato di 2^ categoria, girone L, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate in data 22/02/2015, 07/03/2015 e 21/03/2015, rispettivamente contro le società Vallelunga, Villarosa Calcio e Atletico Aragona, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; nonché per avere sottoscritto, in occasione delle suddette gare di campionato, le distinte di gioco consegnate al Direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l’A.S.D. ATLETICO RAFFADALI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni poste in essere d al proprio Presidente. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Angelo Salemi; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla A.S.D. ATLETICO RAFFADALI, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Angelo Salemi non è stato indicato il nominativo di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Angelo Salemi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Angelo Salemi; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ATLETICO RAFFADALI. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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