COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 105/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANDREA BALDARI (Presidente della A.S.D. ATLETICO MESSINA); A.S.D. ATLETICO MESSINA. Campionato 1^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 105/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANDREA BALDARI (Presidente della A.S.D. ATLETICO MESSINA); A.S.D. ATLETICO MESSINA. Campionato 1^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11713/175 pf15-16/SS/pp del 26 aprile 2016, il sig. Andrea Baldari, quale Presidente della A.S.D. ATLETICO MESSINA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Atletico Messina / Atletico Taormina del 27/09/2014 e Desport / Atletico Messina del 20/09/2014, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Roberto Caruso, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. ATLETICO MESSINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite sebbene regolarmente convocate non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Andrea Baldari; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. ATLETICO MESSINA. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla Società deferita, nella distinta di gara del 27/09/2014 il sig. Andrea Baldari ha indicato, quale allenatore, il nominativo del sig. Roberto Caruso (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 45.622) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita. L’analoga lamentata circostanza non si evince invece dall’esame della distinta della gara del 20/09/2014, che non contiene l’indicazione del sig. Roberto Caruso quale allenatore. Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere solo parzialmente fondato il deferimento, avendo il sig. Andrea Baldari omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento sia pure parzialmente, le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Andrea Baldari; Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Atletico Messina. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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