COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 107/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRECO FRANCESCO (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Macchitella Gela) Sig. SALVATORE SPADARO (Presidente, all’epoca dei fatti, della A.S.D. Real Gela) A.S.D. MACCHITELLA GELA A.S.D. REAL GELA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 427 TFT 43 DEL 28 GIUGNO 20 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 107/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRECO FRANCESCO (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Macchitella Gela) Sig. SALVATORE SPADARO (Presidente, all’epoca dei fatti, della A.S.D. Real Gela) A.S.D. MACCHITELLA GELA A.S.D. REAL GELA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12288/795pf15-16/GC/vdb del 04 maggio 2016: 1) Il sig. Greco Francesco: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 95, comma 10 e dell’art. 96 delle NOIF, nonché dell’art. 42, comma 1 del Regolamento della LND, per avere sottoscritto in data 30.05.2014, una scrittura privata tra la società A.S.D. Macchitella Gela e A.S.D. Real Gela, non conforme alle disposizioni federali e, in particolare, in violazione delle forme e delle modalità stabilite dalle NOIF e dal regolamento della LND in tema di tesseramenti e premi di preparazione; 2) Il sig. Spadaro Salvatore: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 95, comma 10 e dell’art. 96 delle NOIF, nonché dell’art. 42, comma 1 del Regolamento della LND, per avere sottoscritto in data 30.05.2014, una scrittura privata tra la società A.S.D. Macchitella Gela e A.S.D. Real Gela, non conforme alle disposizioni federali e, in particolare, in violazione delle forme e delle modalità stabilite dalla NOIF e dal regolamento della LND in tema di tesseramenti e premi di preparazione; 3) La soc. A.S.D. Macchitella Gela, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Greco Francesco, Presidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati; 4) La soc. A.S.D. Real Gela, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Spadaro Salvatore, Presidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati; Prima dell’udienza dibattimentale il sig. Francesco Greco ha fatto pervenire richiesta di rinvio, essendo impedito a presenziare per ragioni personali. Il Tribunale Federale Territoriale nulla opponendo la Procura Federale, dispone il rinvio dell’udienza al 5/7/2016 ore 15.00, disponendo altresì la sospensione dei termini decadenziali e mandando alla segreteria di provvedere alle comunicazioni a tutte le parti.
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