COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 158 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “ U.P. Baldaccio Bruni” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rosati Marco con una squalifica per tre giornate. C.U. n.64 del 29/04/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 158 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “ U.P. Baldaccio Bruni” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rosati Marco con una squalifica per tre giornate. C.U. n.64 del 29/04/2016. Nel corso della gara “ Baldaccio Bruni – Maliseti” il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Baldaccio Bruni, lamentandosi della descrizione della condotta del proprio tesserato così come effettuata dal D.G. Secondo la reclamante infatti il tesserato in questione anticipava l’attaccante avversario e avanzava palla al piede. L’attaccante, vistosi superato, lo tratteneva con entrambe le braccia e il calciatore, sempre con la palla a distanza di gioco, per cercare di mantenersi in equilibrio cominciava a mulinare le braccia, finendo per colpire involontariamente l’avversario. Tutta l’azione sarebbe durata, secondo la reclamante, meno di due secondi. Per tale motivo essendosi trattato di un “ movimento imprudente” ma comunque involontario la reclamante chiede una riduzione della sanzione, considerando il comportamento del calciatore al più non regolamentare. La società chiede inoltre di essere udita. In data 10 giugno 2016 compariva davanti a questa Corte di Appello Sportiva il sig. Fornacini Ricciotto in qualità di Presidente della società Baldaccio Bruni. Dopo che il Presidente della Corte illustrava i motivi del reclamo, veniva data lettura del supplemento arbitrale. L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto in sede di rapporto gara. Specifica altresì che il sig Rosati Marco, dopo aver subito un fallo di gioco e dopo il suo fischio, colpiva l’avversario con una gomitata al volto, facendolo cadere per terra. Quest’ultimo si rialzava senza l’intervento del massaggiatore. L’arbitro conferma anche che la condotta violenta è avvenuta a gioco fermo. Il rappresentante della società, preso atto del supplemento, ribadisce che l’azione si è svolta con palla in movimento e non a gioco fermo. Insiste nella riduzione della sanzione. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti del procedimento ritiene i fatti contestati al calciatore in questione assolutamente provati, stante le dichiarazioni del D.G. Ritiene altresì congrua l’applicazione della sanzione minima prevista nei casi di condotta violenta verso gli avversari, stante la mancanza di conseguenze fisiche. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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