COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 160 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 65 del 05.05.2016 Reclamo della società ASD Neania Casteldelpiano avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatori Manfredi Greco per 7 gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 160 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 65 del 05.05.2016 Reclamo della società ASD Neania Casteldelpiano avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatori Manfredi Greco per 7 gare. Con tempestivo reclamo la società ASD Neania Casteldelpiano impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stata inflitta al calciatore Manfredi Greco la squalifica per 7 gare, con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa ed al contempo colpiva con una pacca di lieve entità il D.G. all’altezza del petto, senza conseguenze”. La reclamante contesta la congruità della sanzione inflitta al proprio tesserato, evidenziando che il comportamento del calciatore è stato privo di violenza e/o aggressività, dovendo meglio interpretarsi 'la pacca' come un buffetto, gesto istintivo di frustrazione conseguente una decisione arbitrale intervenuta in un momento delicato della gara. Evidenzia inoltre, ai fini dell’istanza di riduzione, che il calciatore si è allontanato dal terreno di giuoco con tranquillità, senza protestare, e che l’episodio oggi in esame può trovare conforto dalle immagini trasmesse dall’emittente televisiva TV9. Sottolinea, infine, che la frase irriguardosa profferita dal calciatore, seppur non corretta, non è assolutamente offensiva nei confronti del D.g.. All’udienza del 10 giugno 2016, il presidente della società Neania Casteldelpiano, preso atto del supplemento di rapporto appositamente richiesto dalla Corte del quale ha avuto lettura, ha ribadito che quanto riportato dal direttore di gara in sede di supplemento è la fedele rappresentazione dei fatti, sottolineando l’assenza di qualsiasi intenzione del calciatore di arrecare danno e insistendo, stante l'eccessività della sanzione, per la riduzione. Preliminarmente, la Corte non ritiene di accogliere l'invito a prendere in esame le immagini trasmesse dall'emittente televisiva TV9, poiché facoltà limitata ai soli casi previsti dell'art. 35, 1.2, 1.3, CGS, in relazione all'art, 35, 1.4, CGS., e, in ogni caso, non prodotte in giudizio dalla reclamante. L’indagine della Corte avrà per oggetto, pertanto, la rappresentazione dei fatti contenuta nei referti arbitrali, in relazione alle deduzioni offerte dalla reclamante con il ricorso introduttivo. Le risultanze arbitrali evidenziano, contrariamente a quanto riferito dalla reclamante, che il gesto incriminato si è concretizzato in una pacca (non un buffetto) sul petto del direttore di gara, arrecata con lieve forza e, comunque, senza procurare conseguenze. Tale gesto, viene specificato dal direttore di gara, è stato compiuto dal calciatore in accompagnamento e per 'rafforzare' la frase da quest'ultimo pronunciata. L'arbitro esclude, inoltre, alla radice essersi tratto di un gesto di violenza, ribadendo la lieve intensità del gesto, sottolineando, ancora una volta, lo stretto collegamento tra il gesto e la frase esclamata dal calciatore. Tali risultanze, peraltro già sommariamente indicate nel referto di gara, consentono di inquadrare la fattispecie in esame nel novero dei comportamenti irriguardosi e, quindi, di rivedere l'entità della sanzione inflitta al calciatore, in ragione dell'effettiva lieve intensità del gesto e della totale assenza di conseguenze lesive. Non pertinenti, invece, appaiono ai fini della riduzione della sanzione le doglianze mosse in relazione alla non offensività della frase pronunciata dal calciatore, in quanto le frasi aventi tenore irriguardoso sono parificate, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, dal Codice di Giustizia Sportiva alle frase offensive. Sanzione ritenuta complessivamente congrua in 6 gare. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica comminata al calciatore Manfredi Greco a 6 gare; dispone non effettuarsi l’addebito della tassa di reclamo.
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