COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 157 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 64 del 29.04.2016 Reclamo del calciatore Peri Niccolò (in proprio) avverso la squalifica fino al 28.12.2016 (otto mesi) inflittagli dal G.S.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 157 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 64 del 29.04.2016 Reclamo del calciatore Peri Niccolò (in proprio) avverso la squalifica fino al 28.12.2016 (otto mesi) inflittagli dal G.S.T. Con tempestivo reclamo il sig. Niccolò Peri impugna dinanzi a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale gli è stata inflitta la squalifica per 8 mesi (fino al 28.12.2016), con la seguente motivazione: “a gioco fermo, in seguito ad un provvedimento del D.G., gli correva incontro a gran velocità rivolgendogli frasi irriguardose ed offensive. Si avvicinava a tal punto da pestargli un piede con i tacchetti, procurando momentaneo dolore all’arbitro’. Il reclamante non contesta di aver profferito la frase refertata e di aver corso (nei confronti del) verso il direttore di gara per esprimere le proprie proteste. Evidenzia, tuttavia, di non aver avuto contezza del ‘pestone’ riferito dal D.g., affermando di non aver avuto e, in ogni caso voluto, alcun contatto fisico con lo stesso. Evidenzia, inoltre, che le stesse modalità della protesta (braccia attaccate al corpo non protese in avanti) sono sintomo di involontarietà del gesto e che il pestone non è stato cercato o 'prefigurato'. Auspica che il direttore di gara possa effettivamente certificare le circostanze sopra riferite e confermare l’assenza di qualsiasi reazione gestuale o verbale conseguente all’episodio narrato. Ribadisce, infine, le proprie scuse sia in riferimento alle frasi profferite, che in ordine all’episodio oggetto di contestazione, chiedendo, previa audizione, una riduzione della squalifica inflitta, dovendo la fattispecie essere ricollocata in un contesto di minor gravità rispetto a quanto fatto dal Giudice di prime cure. All’udienza del 10 giugno 2016, il calciatore, unitamente al difensore delegato, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha confermato le circostanze oggetto del reclamo, ribadendo l’assenza di volontarietà del gesto e di reazione, sia gestuale che verbale, del D.g. conseguente al fatto, insistendo per la riduzione della sanzione. Il reclamo merita accoglimento. Le censure mosse dal reclamante colgono il segno. Le risultanze processuali evidenziano il preminente carattere di irruenza del calciatore nel protestare con il direttore di gara, rappresentando il contatto avvenuto tra questi la logica conseguenza del proprio atteggiamento di eccessiva animosità e, come detto, di ingiustificata irruenza nel manifestare al direttore di gara il disappunto per una decisione arbitrale. L’arbitro, infatti, con il supplemento di rapporto ha sottolineato che il contatto, di cui peraltro il reclamante non ne rammenta l’esistenza, si è effettivamente verificato in conseguenza della protesta, evidenziando l’assenza di intenzionalità da parte del calciatore. Le particolari modalità della condotta del calciatore, unitamente all’assenza di elementi intenzionali del gesto, e la circostanza emersa in atti secondo cui non vi è stato alcun ulteriore contatto tra il calciatore e il direttore di gara oltre a quello in esame, fanno sì da collocare a pieno titolo tale episodio nel novero dei comportamenti c.d. altamente irriguardosi, in ordine ai quali è notorio che questa Corte applichi una risposta sanzionatoria che, a seconda delle circostanze, va da un minimo di due mesi e mezzo. Nel caso di specie, sebbene risulta appurato che l’episodio non è animato da volontarietà, non giova al reclamante, nel giudizio volto a determinare la sanzione concretamente da applicare, l’aver direttore di gara subito la lesione dell’unghia dell’alluce destro, come indicato sul supplemento reso. Tale episodio, infatti, seppur privo di intenzionalità e volontarietà, appare invero diretta conseguenza di un comportamento (la protesta) volontario. La sanzione, pertanto, viene rideterminata dalla Corte nella misura di cui al dispositivo, tenuto di conto, nel rispetto del principio dell’afflittività della sanzione, dell’imminente periodo estivo. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: -accoglie il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore Niccolò Peri al 28.09.2016 (5 mesi); -ordina non effettuarsi l'addebito della tassa di reclamo.
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