COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della “ A.S.D. MONSUMMANO CALCIO” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Lotti Francesco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 62 del 21/04/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della “ A.S.D. MONSUMMANO CALCIO” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Lotti Francesco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 62 del 21/04/2016. Nel corso della gara “Folgor Marlia – Monsummano Calcio” valevole per il campionato di Prima categoria, il calciatore in oggetto colpiva con una gomitata al volto un giocatore avversario, facendolo cadere a terra ma senza alcuna conseguenza. Per tale motivo veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale condotta violenta il sig. Lotti Francesco veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Monsummano Calcio la quale, in maniera alquanto sintetica, sostiene che il proprio tesserato, nel tentativo di cercare il pallone, in maniera abbastanza scomposta, perdeva l’equilibrio e colpiva involontariamente con la mano l’avversario. Per tale motivo la reclamante chiede una riduzione della sanzione. L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara, descrivendo lo scontro in questione, esclude in maniera categorica la casualità del contatto. Afferma infatti che si è trattato di un gesto volontario, oltretutto avvenuto non per la contesa del pallone. Infatti il calciatore in questione colpiva l’avversario con una gomitata al volto, con il pallone in gioco ma lontano dagli stessi. Questa Corte Sportiva di Appello esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in oggetto. Infatti i rapporti arbitrali lasciano pochi dubbi su come si sono svolti i fatti in contestazione. Mentre il reclamo di parte appare alquanto lacunoso e poco convincente nel merito. La sanzione minima prevista dal G.S. appare assolutamente corretta visto la mancanza di conseguenze fisiche per il calciatore vittima della condotta violenta posta in essere dal tesserato in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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