COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 165 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della Polisportiva S. Maria avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 160,00. C.U. n. 72 del 01/06/2016. Per aver provocato danni nello spogliatoio della società ospitante la Polisportiva S. Maria veniva sanzionata con una ammenda di 160,00 euro.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 165 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della Polisportiva S. Maria avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 160,00. C.U. n. 72 del 01/06/2016. Per aver provocato danni nello spogliatoio della società ospitante la Polisportiva S. Maria veniva sanzionata con una ammenda di 160,00 euro. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società, ritenendosi assolutamente estranea ai fatti a lei ascritti. La reclamante,infatti, sostiene che i propri dirigenti, uscendo per ultimi dallo spogliatoio, hanno comunicato di aver lasciato il medesimo nelle stesse condizioni in cui lo avevano trovato. Per tale motivo la reclamante non si ritiene responsabile di alcun danno. A tal fine sottolinea come nessun dirigente della società ospitante ha contestato l’esistenza di danni nello spogliatoio. Il D.G. nel supplemento di rapporto gara dichiara che mentre faceva la doccia ha sentito urla e forti rumori provenire dallo spogliatoio che ospitava la squadra della Polisportiva del S. Maria. Finito di prepararsi l’arbitro si recava presso lo spogliatoio, insieme ad alcuni dirigenti della società ospitante, e constatava l’esistenza di danneggiamenti che però non sapeva quantificare. Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti contestati, stante quanto affermato dal D.G. nel suo supplemento di rapporto. Ritiene altresì congrua l’ammenda comminata,in mancanza di una più precisa ricostruzione dei danni subiti dalla struttura in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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