COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n. 22 / 26 – P – Stagione Sportiva 2015/2016 – deferimento proposto dalla Procura Federale a carico del Sig. Massai Gino, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. O’Range Chimera Arezzo (oggi A.S.D. Orange Don Bosco) per la violazione dell’art.1 (1 bis) del C.G.S., nonchè della Società medesima in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 1 e 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n. 22 / 26 – P – Stagione Sportiva 2015/2016 - deferimento proposto dalla Procura Federale a carico del Sig. Massai Gino, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. O’Range Chimera Arezzo (oggi A.S.D. Orange Don Bosco) per la violazione dell’art.1 (1 bis) del C.G.S., nonchè della Società medesima in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 1 e 2, del medesimo Codice. Premessa: Con provvedimento n. 12237/124 15 – 16, emesso in data 3 maggio 2016, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale – in conseguenza dell’avvenuto inadempimento a quanto disposto dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (punto 32 del C.U. n- 4 del 22 giugno 2015) in riferimento alla controversia rubricata Casagni/Orange Don Bosco - il Signor Massai Gino, in proprio e quale rappresentante della Società A.S.D. O’Range Chimera Arezzo, nonchè la medesima Società per effetto di quanto disposto dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. Il provvedimento era motivato dall’avere il Signor Gino Massai, in qualità di Presidente della Società, sottoscritto – con il Tecnico Signor Marcello Casagni – un accordo economico maggiore di quello previsto dalla norma in vigore. In data 9 maggio c.a. l’Ufficio inquirente (provvedimento n. 12638/224 15 – 16) deferiva il medesimo Signor Massai, questa volta quale Presidente dell’A.S.D. Orange Don Bosco, unitamente alla Società, per non avere ottemperato a quanto disposto dal Collegio Arbitrale della L.N.D. di cui al citato C.U. n. 4/2015, al punto 32. Nell’istruire i due procedimeenti, posti in discussione entrambi nella data odierna, il Collegio ha ritenuto necessario procedere, stante la diversità di denominazione delle due Società incolpate per violazioni commesse dal medesimo soggetto (Gino Massai), ad una ricerca documentale, dalla quale è emerso quanto segue. In data 11 luglio 2011 veniva ratificata la fusione tra le Società O’Range Club Pescaiola (matricola 79160) e Union Team Chimera Arezzo (matricola 750507), con la quale si dava origine alla Società O’Range Chimera Arezzo (matricola 934032). Detta Società, nella stagione 2014/2015, cambiava denominazione diventando così A.S.D. Orange Don Bosco. Siffatta istruttoria, che sarebbe stata opportuno e necessario effettuare prima della notifica di due distinti atti di deferimento, ha indotto questo Tribunale alla riunione dei due deferimenti dovendosi procedere nei confronti di due medesimi soggetti per violazioni tra esse connesse: a)Gino Massai, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. O’Range Chimera Arezzo, divenuta per semplice cambio di denominazione, A.S.D. Orange Don Bosco; b) della Società A.S.D. Orange Don Bosco che altri non è, come sopra precisato, la Società A.S.D. O’Range Chimera Arezzo. Fatto In apertura della stagione calcistica 2013/2014 tra il Presidente della Società O’Range Chimera Arezzo, Signor Gino Massai, e l’Allenatore iscritto nei ruoli del S.T., Signor Marcello Casagni, veniva stipulato un contratto di collaborazione per la conduzione tecnica del Settore giovanile della Società della durata di un anno, decorrente dal 1 luglio 2013. Veniva pattuito un compenso pari ad € 3.200,00 (tremiladuecento), superiore al massimale previsto dalle norme federali, da corrispondersi in nove mensilità decorrenti dal 20/09/2013. In data 30 luglio 2014, il Signor Casagni – dopo aver messo in mora in data 27/06/14 la Società a seguito dell’esonero dall’incarico comunicatogli in data 04.02.2014 – si rivolgeva al Collegio Arbitrale della L.ND. lamentando la mancata corresponsione della complessiva somma di € 2.500,00 rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Il Collegio, previa ampia istruttoria, con provvedimento assunto in data 22/06/2015, pubblicato con C.U. n. 4 della stagione 2014/2015, accoglieva il reclamo disponendo la corresponsione a favore del Casagni della somma complessiva di € 2.525,00 secondo le modalità previste dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Trascorso senza alcun esito il termine per l’adempimento la Procura Federale, su segnalazione del C.R.T., ha disposto in data 3 maggio c.a. il deferimento n. 12237/124 indicato in epigrafe, al quale faceva seguito, in data 9 maggio c.a. altro deferimento recante il n°12638/224 15 – 16. Decisione Il Collegio, fissata la discussione per la data odierna ne ha dato comunicazione ai due soggetti deferiti a mezzo raccomandate che sono state entrambe restituite, dal competente Ufficio postale, con la dicitura “Compiuta giacenza”. La notifica dell’atto è quindi avvenuta. E’ presente, in rappresentanza della Procura Federale, il Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, aprendo il dibattimento, chiede la conferma del deferimento rilevando che non è stata necessaria alcuna attività istruttoria emergendo la violazione dall’esame degli atti. Chiede che, nei confronti dei deferiti, vengano irrogate le seguenti sanzioni: -al Signor Gino Massai, l’inibizione per mesi 18 (diciotto); - alla Società A.S.D. Orange Don Bosco (all’epoca dei fatti A.S.D. Orange Chimera Arezzo) l’ammenda di € 600,00 oltre ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel corso della stagione 2016/2017. Il Tribunale, rileva dall’esame della documentazione depositata dalla Procura, che la violazione contestata è stata, in effetti, commessa per cui il deferimento è da accogliere per cui non rimane che determinare l’entità delle sanzioni. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: -Al Signor Gino Massai, l’inibizione per mesi 18 (diciotto) -Alla Società A.S.D. Chimera Arezzo (oggi A.S.D. Orange Don Bosco), l’ammenda di € 600,00 (seicento), oltre l’applicazione di 1 (uno) punto di penalizzazione nella classifica della stagione 2016/2017.
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