COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n. 24 / P – Stagione Sportiva 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Giuffrè Matteo, Calciatore, – Maestrelli Maurizio, Dirigente, – Morelli Roberto, Dirigente, tutti tesserati per l’A.S.D. Pagnana Calcio, che vengono chiamati a rispondere della violazione dell’art.1 bis del C.G.S. in relazione all’art. 22, commi 6 e 8, del medesimo Codice; – della Società A.S.D. Pagnana Calcio per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale n. 24 / P – Stagione Sportiva 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di: - Giuffrè Matteo, Calciatore, - Maestrelli Maurizio, Dirigente, - Morelli Roberto, Dirigente, tutti tesserati per l’A.S.D. Pagnana Calcio, che vengono chiamati a rispondere della violazione dell’art.1 bis del C.G.S. in relazione all’art. 22, commi 6 e 8, del medesimo Codice; - della Società A.S.D. Pagnana Calcio per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Nel corso dell’esame di un reclamo proposto alla sua attenzione, il G.S.T. della Toscana rilevava che il Calciatore Giuffrè Matteo, tesserato per l’A.S.D. Pagnana Calcio, si è trovato, durante le competizioni disputate nell’ambito della Coppa Italia di categoria, in posizione irregolare perchè colpito da squalifica come indica il C.U. n. 15 del 15 ottobre 2014. Quanto rilevato determinava il G.S.T. a trasmettere, per competenza, gli atti alla Procura Federale la quale, acquisiti gli atti di gara ed i C.U. relativi alle gare di Coppa Italia, ha disposto il presente deferimento. Verificata l’avvenuta notificazione degli atti agli interessati, il Collegio ha disposto che la discussione avvenisse per la data odierna convocando ritualmente le parti. Si dà pertanto atto della presenza del Signor Carlo Stabile, in rappresentanza della Società A.S.D. Pagnana Calcio e del Signor Matteo Giuffrè, Calciatore. Sono invece assenti i Dirigenti Maestrelli Maurizio e Morelli Roberto. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento il Sgnor Stabile Carlo, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo, tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione di fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Viene quindi dato inizio al dibattimento con l’intervento del rappresentante della Procura Federale il quale chiede il pieno ed integrale accoglimento dell’atto di incolpazione risultando le contestazioni sollevate dagli atti ufficiali: - rapporti di gara – dai quali si evidenzia la partecipazione ad esse del Calciatore Giuffrè - C.U. n.15/2014 - recante la squalifica inflittagli e mai scontata. Chiede quindi l’applicazione delle sanzioni: - a Giuffrè Matteo, la squalifica per due giornate di gara; - a Maestrelli Maurizio, 1 (un) mese di inibizione; - a Morelli Roberto, 1 (un) mese di inibizione. Il Calciatore Giuffrè, intervenendo in propria difesa, dichiara la propria assoluta buona fede nell’aver preso parte dalle gare di Coppa Italia della stagione in corso affermando essersi trattato di una mera dimenticanza. Il Collegio esaminata la documentazione trasmessa, rileva che la violazione da parte del Calciatore si è verificata, così come da parte dei Dirigenti Maestrelli e Morelli i quali, con la sottoscrizione delle liste di gara, hanno attestato la regolarità della posizione del Calciatore. Condivide pertanto le considerazioni che l’Avvocato Stefanini ha illustrato, per cui conclude per l’accoglimento del deferimento. P.Q.M. riportandosi ai propri precedenti specifici irroga le seguenti sanzioni: - a Giuffrè Matteo, la squalifica per 2 (due ) giornate di gara da scontarsi nel Torneo di competenza; - a Maestrelli Maurizio, e Morelli Roberto, l’inibizione dall’attività federale per un mese ciascuno. Dispone infliggersi alla Società Pagnana, per effetto dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) nonchè la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica da scontarsi nelle gare di Coppa Italia nel caso di classifica a gironi.
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